Con riferimento al biennio 2019-2020 il contributo di vigilanza dovuto da società cooperative, banche di credito cooperativo e società di mutuo soccorso è determinato in base ai parametri stabiliti dal Ministero dello Sviluppo Economico col Decreto 27 febbraio 2019. CALCOLO DEL CONTRIBUTO Con specifico riferimento alle società cooperative, inoltre, sono previste maggiorazioni del contributo nelle seguenti misure: TERMINI DI VERSAMENTO MODALITÀ DI VERSAMENTO CONTRIBUTO SOCIETÀ COOPERATIVE Fasce Importo Parametro Numero soci Parametro Capitale sottoscritto Parametro Fatturato CONTRIBUTO BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO Fasce Importo Parametro Numero soci Parametro Totale attivo (migliaia di euro) CONTRIBUTO SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO Fasce Importo (in euro) Parametro Numero soci Parametro Contributi mutualistici (in euro)
Per il calcolo del contributo dovuto occorre fare riferimento ai diversi parametri stabiliti per ciascuna tipologia di cooperativa, suddivisi per fasce (indicati nelle tabelle sottostanti), rilevati dal bilancio al 31 dicembre 2018 ovvero dal bilancio chiuso nel corso del medesimo esercizio 2018.
A tal fine, vanno presi in considerazione tutti i parametri previsti da ciascuna fascia, per cui il superamento anche di uno solo dei parametri determina il pagamento del contributo fissato nella fascia nella quale è presente il parametro più alto.
Per quanto concerne il parametro del “fatturato” previsto esclusivamente per le società cooperative, si assume:
– il “valore della produzione” del conto economico, ovvero;
– solo per le cooperative edilizie, il maggior valore tra l’eventuale incremento di valore dell’immobile – come rilevato rispettivamente nelle voci B-II (Immobilizzazioni materiali) e C-I (Rimanenze) dello Stato patrimoniale, – e la voce A (Valore della produzione) del Conto economico.
– maggiorazione del 50% per le società cooperative assoggettabili a revisione annuale, e per quelle iscritte all’Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi (nel caso in cui le stesse abbiano già realizzato o avviato un programma edilizio);
– maggiorazione del 30% per le società cooperative sociali;
Un’ulteriore maggiorazione del 10% è prevista, altresì, in termini generali, per cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi.
Per i soggetti già esistenti e iscritti al registro delle imprese il versamento del contributo di vigilanza deve essere effettuato entro 90 giorni dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto (precisamente, entro il 23 luglio 2019).
Se si tratta, invece, di soggetti di nuova costituzione, il termine di versamento è fissato in 90 giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese, e la fascia contributiva è determinata in base ai parametri rilevabili alla medesima data di iscrizione.
In caso di soggetti che deliberano lo scioglimento entro il 23 luglio 2019, il contributo deve essere versato nel medesimo termine, ma è dovuto nella misura minima prevista rispetto alla tipologia di appartenenza (società cooperative, banche di credito cooperativo, società di mutuo soccorso), ferma restando l’applicazione delle eventuali maggiorazioni previste per le società cooperative.
Il contributo non è dovuto da parte dei soggetti che si iscrivono al registro delle imprese successivamente al 31 dicembre 2019.
Per quanto riguarda le modalità di versamento occorre distinguere:
– i contributi di pertinenza del Ministero dello Sviluppo Economico devono essere versati tramite modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo: “3010” per le somme dovute a titolo di contributo biennale, eventuali interessi per ritardato pagamento e maggiorazioni (con esclusione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie); “3011” per le somme dovute a titolo di maggiorazione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie e relativi interessi per ritardato pagamento; “3014” per le somme dovute a titolo di sanzioni;
– i contributi di pertinenza delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, dovuti dai associati, devono essere versati con le modalità stabilite dalle Associazioni stesse.
a)
€ 280,00
fino a 100
fino a € 5.160,00
fino a € 75.000,00
b)
€ 680,00
da 101 a 500
da € 5.160,01 a € 40.000,00
da € 75.000,01 a € 300.000,00
c)
€ 1.350,00
superiore a 500
superiore a € 40.000,00
da € 300.000,01 a € 1.000.000,00
d)
€ 1.730,00
superiore a 500
superiore a € 40.000,00
da € 1.000.000.01 a € 2.000.000,00
e)
€ 2.380,00
superiore a 500
superiore a € 40.000,00
superiore a € 2.000.000,00
a)
€ 1.980,00
fino a 980
fino a 124.000
b)
€ 3.745,00
da 981 a 1680
da 124.001 a 290.000
c)
€ 6.660.00
oltre 1680
oltre 290.000
a
€ 280,00
fino a 1.000
fino a 100.000
b
€ 560,00
da 1.001 a 10.000
da 100.001 a 500.000
c
€ 840,00
oltre 10.000
oltre 500.000
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