Il 31.12.2014 scade il biennio necessario per avviare le attività di verifica di presunzione in caso di false partite Iva.
Con l’avvicinarsi del nuovo anno, i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori titolari di partite IVA che svolgono la loro attività in regime di mono-committenza dovranno stare ben attenti.
Infatti, siccome sono passati già due anni solari pieni e consecutivi (2013 e 2014) dall’introduzione della Riforma Fornero (L. n. 92/2012) – la quale ha previsto stringenti norme contro l’abuso delle c.d. “false partite Iva” – dal 1° gennaio 2015 gli ispettori potranno far valere gli indici di presunzione di co.co.co. che indicano la genuinità o meno della partita Iva avviata dal lavoratore.
Per individuare il momento a partire dal quale scatta la verifica di presunzione, prima del 2015 inapplicabile in quanto serviva un arco temporale di almeno due anni, è necessario combinare i tre indici presuntivi previsti dalla Fornero e distinguere tra nuove e vecchie partite Iva.
In particolare, per le “nuove partite Iva” (ossia quelle instaurate dal 18 luglio 2012) la presunzione scatta dal prossimo anno qualora si verifichino congiuntamente il requisito della durata della collaborazione e della postazione fissa di lavoro, ovvero della durata della collaborazione o del fatturato.
Per quanto riguarda le “vecchie partite Iva” (vale a dire quelle instaurate al 18 luglio 2012), l’attività di verifica scatta non prima del 18 luglio 2015 qualora si verifichino congiuntamente la postazione fissa di lavoro e quello del fatturato. Se invece, si verifichi congiuntamente sia la durata della collaborazione sia la postazione fissa di lavoro, ovvero la durata della collaborazione e quella del fatturato, l’attività ispettiva scatta a decorrere dal 2016.