L’INPS con circolare n. 42 del 26/02/2016 fornisce istruzioni e chiarimenti circa le modifiche apportate alle tutele della maternità in favore delle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata.
Il D.lgs. 80/2015 ha introdotto, con l’art. 13, modifiche al T.U. maternità/paternità n.151/2001, precisamente all’articolo 64, aggiungendo gli artt. 64 bis e 64 ter in materia di adozioni, affidamenti e automaticità delle prestazioni.
L’art. 64 bis dispone che in caso di adozione o affidamento alle lavoratrici di cui all’art.2 comma 26 della legge 335/1995 spetta un’indennità per i 5 mesi (prima era di 3 mesi) successivi all’ingresso del minore nella famiglia. Questa indennità è dovuta alle condizioni e le modalità previste dal decreto n. 449/1997 art.59 comma 16, alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS sia parasubordinati sia liberi professionisti.
L’art. 64 ter, invece, riconosce l’indennità per congedo di maternità e di paternità alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata, anche nel caso di mancato versamento dei contributi da parte del committente. La normativa prevedeva che il versamento effettivo fosse di almeno 3 mesi di contributi nei 12 mesi presi a riferimento per l’indennità di maternità; con la nuova legge si dichiarano non responsabili le lavoratrici e i lavoratori parasubordinati, in quanto l’obbligazione contributiva è in capo al committente. Il requisito delle 3 mensilità deve essere necessariamente soddisfatto mediante la contribuzione dovuta e non effettiva.
Se il requisito contributivo effettivo non è soddisfatto, sono indennizzabili i periodi di congedo di maternità/paternità iniziati dopo il 25 giugno 2015, o altrimenti in corso di fruizione di questa data, anche per la parte anteriore alla riforma.
Il congedo di maternità/paternità non può essere indennizzato nei casi in cui il requisito contributivo minimo delle 3 mensilità non sia rinvenibile nei 12 mesi di riferimento, né attraverso contribuzione effettiva né attraverso contribuzione dovuta.
Resta fermo, quindi, il requisito dei 3 mesi di contributi nei 12 mesi antecedenti la data di inizio del congedo, ma l’art 64 ter consente l’erogazione delle prestazioni anche sulla base di contributi dovuti e non versati. La contribuzione dovuta sussiste nel caso in cui il committente abbia pagato il compenso al lavoratore parasubordinato, ma non abbia effettuato il versamento della relativa contribuzione. La contribuzione dovuta può integrare la contribuzione versata per arrivare ai 3 mesi richiesti. Si esclude l’indennità se non ci sono contributi né versati né dovuti nei 12 mesi di riferimento o se la contribuzione è inferiore alle 3 mensilità richieste.
L’indennità in oggetto è soggetta a tassazione corrente ai sensi dell’art. 11 DPR n.917/1986 (TUIR).