Agevolazioni fiscali escluse per la cessione di diritti volumetrici del Comune




Alla cessione di diritti volumetrici da parte di un Comune a una società privata trova applicazione il regime fiscale ordinario, risultando quindi applicabile l’imposta proporzionale di registro al 9% e le imposte ipotecaria e catastale ciascuna nella misura fissa di € 50 (Agenzia Entrate – risoluzione 24 ottobre 2018, n. 80/E).

Un atto avente per oggetto la cessione di diritti volumetrici da un Comune a una società, da porre in essere in esecuzione di una convenzione attuativa di un piano urbanistico particolareggiato, non può godere del trattamento tributario di favore (imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale) previsto invece per quegli atti aventi ad oggetto interventi edilizi riconducibili alla disciplina per la edificabilità dei suoli, tra i quali rientrano invece le cessioni di aree per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse all’intervento edilizio, ovvero gli atti aventi ad oggetto la redistribuzione di aree tra colottizzanti.


Le norme agevolative sono di stretta interpretazione e l’ambito applicativo delle stesse non può essere esteso, in via interpretativa a fattispecie non espressamente contemplate dalla norma; ne consegue che l’atto di cessione di volumetria è soggetta a imposta proporzionale di registro nella misura del 9% e all’imposta ipotecaria e catastale ciascuna nella misura fissa di € 50.





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