Il Comitato Esecutivo della CAS.SA.COLF ha deliberato la possibilità di recuperare i mancati versamenti dei contributi contrattuali come previsto dal relativo Regolamento
La CAS.SA.COLF – Cassa Assistenza Sanitaria Colf – è uno strumento previsto dal CCNL Lavoro Domestico, sottoscritto da DOMINA, FIDALDO e le OO.SS. FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS e FEDERCOLF, costituito allo scopo di fornire prestazioni socio-sanitarie assistenziali ed assicurative, integrative rispetto a quelle garantite dal Servizio Sanitario Nazionale.
Beneficiari delle prestazioni sono i medesimi dipendenti iscritti, i datori di lavoro, e/o i loro aventi causa.
Il Regolamento della CAS.SA.COLF, espressamente prevede:
– perché sia i dipendenti che i datori di lavoro continuino ad essere beneficiari rispettivamente delle relative prestazioni è necessario che, successivamente alla prima iscrizione, i contributi di assistenza contrattuale vengano versati in modo regolare e continuativo;
– l’applicazione del CCNL di settore su indicato e dei successivi rinnovi contrattuali, comporta l’obbligo dell’iscrizione dei dipendenti e dei datori di lavoro alla CAS.SA.COLF, nonché del versamento dei contributi di assistenza contrattuale a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura minima oraria complessiva di € 0,03 come stabilito dal CCNL, dei quali € 0,01 a carico del lavoratore;
– il versamento dei contributi è effettuato dal datore di lavoro con periodicità trimestrale all’Inps;
– la cassa non risponde dei danni subiti dal lavoratore a seguito dell’omesso versamento dei contributi di assistenza contrattuale da parte del datore di lavoro e della conseguente perdita del diritto alle prestazioni.
Il Regolamento contempla anche la possibilità di recuperare i trimestri arretrati.
Pertanto, per effetto di tale previsione, il Comitato Esecutivo della CAS.SA.COLF, riunito il 6 ottobre 2018, ha deliberato la possibilità per i datori di lavoro di poter recuperare i mancati versamenti dei contributi contrattuali, fino ad un massimo di due trimestri, esclusivamente con il trimestre successivo a quello/i in cui si è verificato il mancato versamento dei contributi. A tale scopo, deve essere incrementato il valore del trimestre con la somma di con la somma di € 0,03 per ogni ora retribuita nel/i trimestre/i recuperati.
Si evidenzia che tale possibilità è vincolata esclusivamente se sia stato versato almeno il trimestre precedente a quello/i da recuperare, anche se effettuato da datore di lavoro diverso.