Si forniscono chiarimenti del contributo previsto per le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza.
Come noto, dallo scorso 5 ottobre, il termine di definizione dei procedimenti sia di concessione della cittadinanza per residenza sia di quelli di attribuzione per matrimonio non è più di 24 mesi ma di 48 mesi dalla data di presentazione della domanda.
Detto nuovo termine si applica anche ai procedimenti di riconoscimento della cittadinanza avviati dall’autorità diplomatica o consolare o dall’Ufficiale di stato civile a seguito di istanze fondate su fatti occorsi prima del 1° gennaio 1948.
Dalla suddetta data del 5 ottobre, inoltre, aumenta a 250 Euro – e non più 200 come previsto prima del DL sicurezza – il pagamento del contributo previsto per le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza. Al riguardo, il Ministero dell’interno precisa che, laddove necessario è possibile richiedere l’integrazione di 50 euro agli interessati.
Per il versamento del contributo rimane operativo il conto corrente dedicato n. 809020 da intestare a “Ministero dell’Interno DLCI – cittadinanza”.
Per le istanze presentate all’estero, il versamento del contributo medesimo deve essere effettuato tramite bonifico estero o attraverso il circuito europeo esistente tra le organizzazioni postali aderenti.
Link all’articolo originale

