Somministrazione di lavoro a termine, i nuovi stringenti limiti




Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali fornisce le prime indicazioni interpretative in materia di contratto a tempo determinato in seguito alle modifiche introdotte dal Decreto Dignità; in appresso, si dà conto delle novità in materia di somministrazione a termine.


L’estensione della disciplina del contratto a tempo determinato al rapporto a termine tra l’agenzia di somministrazione e il lavoratore soffre alcune eccezioni; in particolare, non sono applicabili:
– l’obbligo di rispettare le pause contrattuali tra un contratto e quello successivo (cd. “stop and go”);
– i limiti quantitativi al numero dei contratti a tempo determinato che può stipulare ogni datore di lavoro;
– il diritto di precedenza.
Nessuna limitazione, invece, è stata introdotta per l’invio in missione di lavoratori assunti a tempo indeterminato dal somministratore, i quali possono essere inviati sia a tempo indeterminato che a termine presso gli utilizzatori senza obbligo di causale o limiti di durata.
Alla somministrazione di lavoro a tempo determinato è poi applicabile il limite di durata di 24 mesi, salva la possibilità, riconosciuta alla contrattazione collettiva, di disciplinare diversamente tale regime della durata massima e quello delle proroghe. Ne consegue che il rispetto del limite massimo (24 mesi o quello diverso fissato dalla contrattazione collettiva) entro cui è possibile fare ricorso ad uno o più contratti a termine o di somministrazione a termine, deve essere valutato con riferimento non solo al rapporto di lavoro che il lavoratore ha avuto con il somministratore, ma anche ai rapporti con il singolo utilizzatore, dovendosi a tal fine considerare sia i periodi svolti con contratto a termine, sia quelli in cui sia stato impiegato in missione con contratto di somministrazione a termine, per lo svolgimento di mansioni dello stesso livello e categoria legale. Il computo dei 24 mesi di lavoro deve tenere conto di tutti i rapporti di lavoro a termine a scopo di somministrazione intercorsi tra le parti, ivi compresi quelli antecedenti alla data di entrata in vigore della riforma.
Riguardo le condizioni che giustificano il ricorso alla somministrazione a termine in caso dei contratti di durata superiore a 12 mesi e dei relativi rinnovi, il contratto di lavoro stipulato dal somministratore con il lavoratore deve indicare una motivazione riferita alle esigenze dell’utilizzatore. In proposito, l’obbligo di specificare le motivazioni del ricorso alla somministrazione di lavoratori a termine sorge non solo quando i periodi siano riferiti al medesimo utilizzatore nello svolgimento di una missione di durata superiore a 12 mesi, ma anche qualora lo stesso utilizzatore aveva instaurato un precedente contratto di lavoro a termine con il medesimo lavoratore per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria.
Infine, con riferimento all’introduzione del limite all’utilizzo dei lavoratori somministrati a termine (30%), ferma la facoltà per la contrattazione collettiva di individuare percentuali diverse, per tenere conto delle esigenze dei diversi settori produttivi, esso trova applicazione per ogni nuova assunzione a termine o in somministrazione avvenuta a partire dal 12 agosto 2018. Pertanto, qualora presso l’utilizzatore sia presente una percentuale di lavoratori, a termine e somministrati a termine con contratti stipulati in data antecedente alla data del 12 agosto 2018, superiore a quello fissato dalla legge, i rapporti in corso possono continuare fino alla loro iniziale scadenza. In tal caso, non è possibile effettuare nuove assunzioni né proroghe per i rapporti in corso fino a quando il datore di lavoro o l’utilizzatore non rientri entro i nuovi limiti.





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