Il Fisco chiarisce che per fruire del regime forfetario di imposizione è necessario che per la fornitura di servizi vengano prevalentemente utilizzate attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività principale rispetto a quelle che sono impiegate solo per la fornitura di servizi (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 27 settembre 2018, n. 73/E).
Ai sensi dell’articolo 56-bis, comma 3, del TUIR per le attività dirette alla fornitura di servizi esercitate dall’imprenditore agricolo mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge, il reddito è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 25 per cento.
Con riferimento all’applicabilità dell’articolo 56-bis, comma 3, del TUIR all’attività faunistico-venatoria esercitata sul fondo dall’imprenditore agricolo, sia come persona fisica che come società semplice, sono pervenute numerose richieste di chiarimento.
Al riguardo è stato specificato che per fruire del regime forfetario di imposizione è necessario che per la fornitura di servizi vengano prevalentemente utilizzate attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività principale rispetto a quelle che sono impiegate solo per la fornitura di servizi.
Al fine di valutare se sussista tale requisito “della prevalenza” può adottarsi un criterio basato sul confronto tra il fatturato realizzato con l’impiego di attrezzature o risorse aziendali; in tal modo, il requisito della “prevalenza” è rispettato quando il fatturato derivante dall’impiego da attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività agricola principale è superiore al fatturato ottenuto attraverso l’utilizzo delle altre attrezzature o risorse.
Qualora nel caso concreto non risulti integrato il requisito della “prevalenza” i redditi derivanti all’imprenditore agricolo dalla fornitura di servizi concorreranno a formare il reddito d’impresa in base ai criteri ordinari.
Si evidenzia, infine, che, è inapplicabile il regime agevolato previsto dal comma 3 del medesimo articolo all’imprenditore agricolo avente forma giuridica diversa da persone fisica, società semplice e ente non commerciale.
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