Disegno di Legge di Bilancio 2019: le novità fiscali



Firmato dal Capo dello Stato e bollinato dalla Ragioneria dello Stato, il Ddl di Bilancio 2019 approda alla Camera per l’iter parlamentare.

Di seguito la sintesi delle novità fiscali:
sterilizzazione clausole salvaguardia IVA e accise: a decorrere dal 1° gennaio 2019 l’aliquota ridotta IVA del 10% è ridotta di 1,5 punti percentuali. L’aliquota IVA ordinaria è ridotta di 2,2 punti percentuali per il 2019, di 0,8 punti percentuali per il 2020 e di 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2021;
estensione del “regime forfetario” (Minimi): si prevede che i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario, se nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000. Inoltre è disposta l’eliminazione del limite di 5.000 euro di spesa sostenuta per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, e del limite di 20.000 euro del costo dei beni strumentali;
imposta sostitutiva sui compensi derivanti dalla attività di lezioni private e ripetizioni: dal 1° gennaio 2019, al compenso derivante dall’attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%, salva opzione per l’applicazione dell’imposta sul reddito nei modi ordinari;
imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni: a decorrere dal 1° gennaio 2020 le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente conseguono ricavi, ovvero percepiscono compensi, compresi tra 65.001 e 100.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d’impresa o di lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari, un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP, pari al 20%;
disciplina del riporto delle perdite per i soggetti Irpef: si prevede l’utilizzo delle perdite pregresse nei limiti del 40% del reddito di impresa nel 2018 e 2019, 60% nel 2020 e 80% a regime, per i contribuenti non società di capitali (società di persone, persone fisiche ed enti non commerciali), che determinano il reddito di impresa a contabilità ordinaria o semplificata, secondo le regole utilizzate dalle società di capitali. Le perdite dei primi tre esercizi di impresa sono utilizzabili al 100%;
tassazione agevolata degli utili reinvestiti: a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti pubblici e privati, può essere assoggettato all’aliquota del 24 per cento, ridotta di nove punti percentuali, per la parte corrispondente agli utili del periodo d’imposta precedente, conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle non disponibili, nei limiti dell’importo corrispondente alla somma: a) degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi; b) del costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato;
cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale: il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell’anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 mq, escluse le pertinenze, e relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, con aliquota del 21%. Tale regime non è applicale ai contratti stipulati nell’anno 2019, qualora al 15 ottobre 2018 risulti già in essere un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale;
proroga iper ammortamento: al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello “Industria 4.0”, sono compresi tra gli investimenti anche quelli in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione;
detrazioni fiscali: prorogate all’anno 2019 le detrazioni fiscali per interventi relativi all’efficienza energetica, alla ristrutturazione edilizia, all’acquisto di mobili e alla sistemazione a verde;
credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo: ridotto dal 50% al 25% il credito d’imposta attribuito a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo. Il credito d’imposta si applica nella misura del 50% sulla parte dell’eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. Inoltre, a partire dal 2019, viene ridotto anche il beneficio massimo concedibile per singola impresa da 20 a 10 milioni di euro;
canone RAI: anche per gli anni successivi al 2018 la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato resta ferma complessivamente all’importo di euro 90.
sport bonus: per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso dell’anno solare 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture spetta un credito d’imposta in misura pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate, anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi. Il credito d’imposta spettante è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui, ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo Per i soggetti titolari di reddito d’impresa il credito di imposta è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
tassazione apparecchi da gioco: è incrementata la tassazione sugli apparecchi da gioco con l’aumento dello 0,50 per cento delle aliquote del prelievo erariale unico (PREU) stabilite con il dal cd. “decreto dignità” a decorrere dal 1° gennaio 2019.
rivalutazione terreni e partecipazioni: prorogata la riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola. È ammesso l’affrancamento di tali beni posseduti al 1° gennaio 2019 con il versamento dell’imposta sostitutiva nella misura dell’8 per cento per la rivalutazione sia delle partecipazioni non negoziate, sia dei terreni edificabili e con destinazione agricola. I termini per il versamento e la redazione della perizia giurata sono fissati al 30 giugno 2019.
abrogazione IRI: è abrogata l’imposta sul reddito d’impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria (IRI) introdotta dalla Legge di Bilancio 2017. In deroga alle disposizioni dello Statuto del contribuente l’abrogazione è stabilita con effetto retroattivo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017. In pratica l’IRI è cancellata sin dall’origine.
deduzione delle svalutazioni e perdite su crediti: differita al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 la deduzione ai fini IRES e IRAP prevista per il 2018 per gli enti creditizi e finanziari della quota del 10 per cento dei componenti negativi collegati alle svalutazioni e alle perdite su crediti verso la clientela, alle perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso, alle perdite, svalutazioni e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti (rimodulazione DTA). Ai fini della determinazione dell’acconto dell’IRES e dell’IRAP dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 non si tiene conto del differimento.
imposta sulle assicurazioni: rimodulata la misura dell’acconto dell’imposta sui premi di assicurazione dovuta dalle imprese di assicurazione entro il 16 novembre di ogni anno e parametrata all’imposta dovuta per l’anno precedente. La percentuale della somma da versare è stabilita nella misura dell’85 per cento per l’anno 2019; del 90 per cento per l’anno 2020; del 100 per cento a decorrere dal 2021.
deducibilità delle perdite su crediti in sede di prima applicazione dell’IFRS 9: I componenti reddituali derivanti esclusivamente dall’adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese su crediti di cui al paragrafo 5.5 dell’IFRS 9, iscritti in bilancio in sede di prima adozione del medesimo IFRS 9, sono deducibili dalla base imponibile IRES per il 10 per cento del loro ammontare nel periodo di imposta di prima adozione dell’IFRS 9 e per il restante 90 per cento in quote costanti nei nove periodi di imposta successivi. Per gli enti crediti e finanziari i medesimi componenti reddituali relativi ai crediti verso la clientela sono deducibili dalla base imponibile ai fini dell’imposta sul valore della produzione netta per il 10 per cento del loro ammontare nel periodo di imposta di prima adozione dell’IFRS 9 e per il restante 90 per cento in quote costanti nei nove periodi di imposta successivi.
ammortamento del valore dell’avviamento e di altri beni immateriali: le quote di ammortamento relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all’iscrizione di attività per imposte anticipate non ancora dedotte nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, sono deducibili per il 5% per cento del loro ammontare complessivo nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, per il 3% nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, per il 10% per cento del loro ammontare complessivo nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, per il 12% per cento del loro ammontare complessivo nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, per il 5% per cento del loro ammontare complessivo nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2028 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2029.
abrogazione ACE: a decorrere dal 1° gennaio 2019 sono abrogate le disposizioni in materia di “Aiuto alla crescita economica (ACE)”. Resta ferma la deducibilità dell’importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.






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