Con la Risposta all’interpello n. 70/2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito parere favorevole all’ipotesi di una scissione totale non proporzionale asimmetrica di una società, in favore di tante società beneficiarie unipersonali appositamente costituite quanti sono i suoi soci, seguita dalle fusioni per incorporazione delle singole beneficiarie da parte delle rispettive società controllanti in regime di neutralità fiscale.
È stata sottoposta all’Agenzia delle Entrate istanza di interpello riguardante una scissione totale non proporzionale asimmetrica di una società (Gamma) in favore di tante società beneficiarie unipersonali appositamente costituite quanti sono i suoi soci, seguita dalle fusioni per incorporazione delle singole beneficiarie da parte delle rispettive società controllanti (già socie di Gamma). All’esito di tali operazioni emerge che a fronte dello scioglimento di Gamma, si realizza in sostanza la ripartizione “proporzionale” delle azioni Beta detenute dalla scissa tra i soci di quest’ultima, ai quali è trasferito anche il controllo su Beta, le cui modalità di esercizio restano immutate in virtù del patto parasociale stipulato tra la quasi totalità degli ex soci Gamma.
Rispondendo all’interpello l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che il medesimo assetto economico può essere direttamente conseguito attraverso un’unica operazione, rappresentata dalla scissione di Gamma direttamente a favore dei propri soci in regime di neutralità fiscale e con conseguente trasferimento pro-quota delle perdite fiscali ai rispettivi soci.
Tuttavia, a prescindere dalle ragioni economiche alla base della scelta operata, anche le operazioni effettuate (scissioni e fusioni) hanno usufruito del regime di neutralità fiscale e realizzato il trasferimento pro-quota delle perdite fiscali conseguite da Gamma a favore dei rispettivi soci, anche se per il tramite delle beneficiarie all’uopo costituite.
Di conseguenza, precisa l’Agenzia, la scissione totale a favore di tante beneficiarie unipersonali appositamente costituite quanti sono i soci della Gamma e la successiva incorporazione di queste da parte della società totalmente controllante, non comporta il conseguimento di alcun vantaggio fiscale che possa essere qualificato come indebito, dal momento che nell’ipotesi alternativa sopra prospettata si sarebbero ugualmente verificati effetti fiscalmente neutrali, al pari di quelli difatti verificatisi.
In tal caso, peraltro, resta ferma la valutazione in ordine alla eventuale sussistenza dei requisiti per ravvisare il commercio di cd. “bare fiscali”, che deve formare oggetto di differente interpello disapplicativo.
Link all’articolo originale