Al fine di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione di specifici contribuenti soggetti passivi IVA, le informazioni dalle quali emerge che, relativamente al trimestre di riferimento, risultano comunicati dati di fatture emesse e non risulta pervenuta alcuna Comunicazione liquidazioni periodiche IVA (Agenzia Entrate – provvedimento n.314644/2018).
L’Agenzia delle Entrate trasmette all’indirizzo PEC del contribuente una comunicazione contenente:
– il codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
– il numero identificativo della comunicazione, anno d’imposta e trimestre di riferimento;
– il codice atto;
– le modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata;
– l’ invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, anche tramite il canale di assistenza CIVIS, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nei dati delle fatture in possesso dell’Agenzia delle Entrate o intenda comunque fornire elementi in grado di giustificare la presunta anomalia.
Coloro che risultano sprovvisti di PEC, possono consultare la suddetta comunicazione all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”, nella sezione “Consultazione”, area “Dati rilevanti ai fini IVA”.
Ai fini della regolarizzazione della posizione del contribuente, quest’ultimo può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.
Per procedere invece alla regolarizzazione degli errori o delle omissioni, a fronte delle informazioni rese dall’Agenzia delle Entrate, il contribuente può beneficiare della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni mediante l’istituto del ravvedimento operoso.
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