Non è ammessa la cessione padre-figlio del “bonus di riqualificazione energetica degli edifici”



Interpellata in merito alla disciplina sulla cessione del “bonus energetico” per interventi di riqualificazione degli edifici, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la cessione da parte del padre in favore del figlio non è ammessa se quest’ultimo non ha alcun collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione.

QUESITO


È stato chiesto se il padre, titolare della detrazione in quanto soggetto che ha sostenuto le spese agevolabili, possa cedere a favore del figlio, il credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute in relazione a interventi di riqualificazione energetica, effettuati sia sulle parti comuni di un edificio in comproprietà con il fratello, che sulle singole abitazioni; in particolare:
– se sia possibile effettuare la cessione del credito con riferimento sia alle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione di un intero edificio non in condominio ma in comproprietà, sia alle spese relative agli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari private;
– come, ed entro quale termine, deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate la cessione del credito;
– con quale modalità deve avvenire la cessione (accordo verbale, scrittura privata autenticata o non, registrata o non, atto pubblico);
– a quale atto si deve assimilare la cessione gratuita del credito (concessione, donazione);
– se sia possibile la cessione gratuita a parenti in linea retta non collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione;
– come può essere utilizzato il credito ceduto;
– quante volte è possibile cedere il credito;
– se, nell’ipotesi di donazione tra padre e figlio della nuda proprietà degli immobili oggetto di riqualificazione, sia possibile attuare la cessione del credito tra usufruttuario e nudo proprietario.


DISCIPLINA AGEVOLATIVA


A decorrere dal 1° gennaio 2017, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che interessino l’involucro dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo nonché per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media stabilita con decreto ministeriale, i condòmini possono optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione (pari, rispettivamente, al 70 o al 75 per cento delle spese sostenute) ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito. La detrazione non può essere ceduta ad istituti di credito ed intermediari finanziari, fatta eccezione per le ipotesi in cui il contribuente (titolare della detrazione) rientri tra i soggetti della cd. “no tax area”.
A decorrere dal 1° gennaio 2018, la possibilità di cessione del bonus energetico è esteso anche al credito corrispondente alla detrazione spettante per interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari private.

CHIARIMENTI DEL FISCO


Con riferimento alle modalità da osservare per il perfezionamento della cessione, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la normativa non prevede prescrizioni in ordine alla forma con la quale deve essere formalizzato l’accordo di cessione e alle regole da seguire per il suo perfezionamento.
Per quanto riguarda i soggetti a favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito, la stessa è ammessa nei confronti sia dei fornitori, sia di altri soggetti privati diversi dai fornitori. In ordine a questi ultimi, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la cessione è possibile a condizione che il cessionario sia collegato al rapporto che ha dato origine alla detrazione. Così, ad esempio, nel caso di interventi condominiali la detrazione può essere ceduta altri soggetti titolari delle detrazioni spettanti per i medesimi interventi condominiali ovvero, più in generale, nel caso in cui i lavori vengano effettuati da soggetti societari appartenenti ad un gruppo, nei confronti delle altre società del gruppo. Di conseguenza, nell’ipotesi di cessione della detrazione dal padre al figlio, questa deve ritenersi possibile soltanto se il figlio (o più in generale il familiare) abbia un collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione medesima; in mancanza di tale collegamento, il mero rapporto di parentela tra il soggetto (padre) che ha sostenuto le spese e il cessionario (figlio) non è sufficiente ad integrare le condizioni che legittimano la cessione della detrazione.
Analogamente, deve ritenersi esclusa la possibilità di cessione della detrazione nell’ipotesi donazione della nuda proprietà dell’immobile oggetto di riqualificazione, atteso che, secondo l’Agenzia delle Entrate, da tale contratto non può discendere un idoneo collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione.
Diversamente, in caso di trasferimento per atto tra vivi dell’unità immobiliare residenziale sulla quale sono stati realizzati gli interventi di riqualificazione energetica, le relative detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano, per i rimanenti periodi d’imposta, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. In altri termini, salvo diverso accordo delle parti, in caso di donazione dell’immobile (e non della sola nuda proprietà), il beneficiario può, comunque, fruire della detrazione delle spese relative agli interventi di riqualificazione energetica effettuati sull’immobile, per la quota non utilizzata dal donante.
Infine, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la locuzione “parti comuni di edificio” prevista dalla disciplina agevolativa deve essere considerata in senso oggettivo e non soggettivo e va riferita, pertanto, alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni a più possessori. Il concetto di “parti comuni”, tuttavia, pur non presupponendo l’esistenza di una pluralità di proprietari, richiede, comunque, la presenza di più unità immobiliari funzionalmente autonome.





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