Paga l’IRAP il professionista che si avvale di collaboratori




In tema di IRAP, è soggetto all’imposta il medico convenzionato con il SSN che si avvale, nell’esercizio della propria attività, di un infermiere e di due collaboratori (Corte di Cassazione – Sez. VI civ. – Ordinanza 19 novembre 2018, n. 29722).

La Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTR per aver rigettato l’appello proposto dal Fisco nei confronti del professionista, svolgente attività di medico di Medicina Generale in convenzione con il SSN, avverso la sentenza della CTP, che aveva accolto il ricorso del contribuente contro il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso delle somme corrisposte a titolo di IRAP.
La sentenza impugnata, pur richiamando il principio di diritto più volte affermato, secondo cui “il requisito dell’autonoma organizzazione di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 446/1997, quale presupposto impositivo dell’Irap, ricorre quando il contribuente: «a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive», non risulta averne fatto corretta applicazione nella fattispecie in esame.
Infatti, a fronte dell’affermazione secondo cui il dott. B. «si è avvalso, per sua stessa ammissione, di un infermiere e di un collaboratore informatico», oltre che «di un collaboratore di studio», senza approfondire neppure la natura di detta collaborazione e le modalità di reclutamento del suddetto personale, ha escluso la sussistenza del presupposto impositivo dell’IRAP in ragione della generica affermazione che i costi sostenuti per il suddetto lavoro altrui «non sono un valido indicatore ai fini dell’imposta sulle attività produttive, ma si ascrivono allo svolgimento dell’attività di medico di base in forma associata».
Il contribuente ha asserito che i costi per i compensi così prestati a terzi costituirebbero la quota a lui incombente nell’ambito della spese per il personale infermieristico e di segreteria per lo svolgimento di attività di medicina di gruppo, senza che tuttavia risulti tempo e luogo della relativa deduzione nell’ambito del giudizio di merito, che avrebbe dovuto portare all’esclusione della sussistenza del presupposto impositivo in relazione ai principi specificamente affermati, in relazione alla partecipazione alla c.d. medicina di gruppo.
La sentenza impugnata va pertanto cassata in accoglimento del ricorso, con rinvio alla Commissione tributaria regionale in diversa composizione, dovendo la CTR specificamente accertare se la giustificazione di detti costi da parte del contribuente nell’ambito del servizio di medicina generale in convenzione col SSN, ove reso nella forma associata della c.d. medicina di gruppo, abbia costituito oggetto di specifica allegazione e prova da parte del contribuente, onde dimostrare, secondo l’onere probatorio cedente a suo carico, l’insussistenza delle condizioni per l’assoggettamento ad IRAP per gli anni in contestazione, secondo i principi espressi in materia dalle succitate pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.






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