Riorganizzazione del reparto e mansioni “fungibili”: scelta del lavoratore da licenziare




Ai fini della legittimità del recesso per giustificato motivo oggettivo, qualora la riorganizzazione aziendale sia basata sulla riduzione di personale in un determinato reparto, il dipendente da licenziare deve essere individuato sulla base di valutazione comparativa tra lavoratori di pari livello, interessati dalla riduzione ed occupati in posizione di piena fungibilità, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede.


Lo ha ribadito la Corte di Cassazione pronunciandosi sul ricorso presentato da un datore di lavoro avverso la decisione della Corte di appello che aveva dichiarato l’illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a un lavoratore. In particolare, la medesima Corte di merito, accertata la soppressione della posizione lavorativa del lavoratore licenziato e la fungibilità delle mansioni svolte da questa e dal collega, ravvisava, nell’indebita preferenza del secondo alla prima, la violazione del principio di correttezza e buona fede nell’esercizio del recesso datoriale; ciò per la prevalenza della lavoratrice licenziata, in base ai criteri di carico familiare e di anzianità di servizio, predeterminati per legge, in assenza di diversi parametri stabiliti da accordi sindacali per i licenziamenti collettivi, analogicamente adottabili anche per i licenziamenti individuali in funzione di concretizzazione del principio generale richiamato.
Pertanto, ai fini della legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l’andamento economico negativo dell’azienda non costituisce presupposto fattuale che il datore di lavoro deve necessariamente provare, essendo sufficiente che le ragioni inerenti all’attività produttiva e all’organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, determinino un effettivo mutamento dell’assetto organizzativo attraverso la soppressione di un’individuata posizione lavorativa, non essendo la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del posto di lavoro sindacabile nei profili di congruità ed opportunità.
Laddove la riorganizzazione aziendale sia basata sulla riduzione di personale in un determinato reparto, si pone una questione di valutazione comparativa tra lavoratori di pari livello, interessati dalla riduzione ed occupati in posizione di piena fungibilità, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede nell’individuazione del dipendente da licenziare.





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