L’apporto di una plurità di immobili prevalentemente locali è assimilabile al conferimento o alla cessione d’azienda ed è quindi possibile trasferire l’intero credito IVA maturato in capo al conferente con le medesime modalità previste per le operazioni straordinarie (Agenzia Entrate – risposta n. 71/2018).
Ai fini dell’IVA, delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, gli apporti ai fondi immobiliari chiusi, costituiti da una pluralità di immobili prevalentemente locati al momento dell’apporto, si considerano fuori campo IVA in quanto compresi tra le operazioni di conferimento d’azienda o di rami d’azienda.
In caso di conferimento o cessione d’azienda è possibile trasferire non solo il credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale, ma anche il credito IVA maturato dall’inizio dell’anno in cui è avvenuta l’operazione di cessione fino alla data in cui quest’ultima produce effetti. In presenza di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (fusione, scissione, conferimento, cessione o donazione di azienda, successione ereditaria, ecc.) si verifica, infatti, ai fini IVA, una situazione di continuità tra i soggetti partecipanti all’operazione.
Gli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, relativi alle operazioni realizzate tramite le aziende o i complessi aziendali trasferiti, sono assunti dalle società beneficiarie del trasferimento. La conferente perde, dunque, ogni legittimazione in ordine al credito IVA, che entra nella piena disponibilità della conferitaria, con la conseguenza che la conferente non può chiedere il rimborso dell’IVA pagata in eccedenza, spettando alla conferitaria il recupero dello stesso, attraverso, alternativamente, la richiesta di rimborso o l’utilizzo in compensazione.
Ciò posto, considerata l’assimilazione dell’apporto di una pluralità di immobili prevalentemente locati con il conferimento o cessione d’azienda, è confermata la possibilità di trasferire l’intero credito IVA (al netto dei soli importi compensati fino alla data dell’apporto), maturato in capo alla conferente, con le medesime modalità adottate nel caso di operazioni straordinarie.
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