Qualora si tratti dello stesso appartamento concesso in locazione per porzione a studentesse universitarie con singoli contratti, è sufficiente un’unica attestazione di rispondenza (Agenzia delle Entrate – Risposta 12 dicembre 2018, n. 105).
Per i contratti di locazione a canone concordato stipulati in applicazione di accordi territoriali, che recepiscono il mutato assetto normativo, le parti contrattuali, in ipotesi di contratti “non assistiti”, hanno l’obbligo di acquisire l’attestazione di rispondenza al fine di poter legittimamente godere delle agevolazioni fiscali.
Tenuto conto che tale attestazione si rende obbligatoria al fine di certificare la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo stesso, è necessaria un’attestazione per ogni singolo contratto.
Laddove, invece, si tratti dello stesso appartamento concesso in locazione per porzioni a studentesse universitarie con singoli contratti e quest’ultimi siano stipulati contestualmente e presentino tutti lo stesso contenuto economico e normativo è sufficiente un’unica attestazione di rispondenza per il complesso dei contratti.
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