Parti comuni del condominio: la fornitura di energia sconta l’IVA ordinaria



Con la Risposta n. 3 del 4 dicembre 2018, formulata nell’ambito dell’attività di consulenza giuridica, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la fornitura di energia elettrica per il funzionamento delle parti comuni dei condomini è soggetta ad aliquota IVA ordinaria, a prescindere dalla natura “residenziale” o “non residenziale” del condominio.

La disciplina IVA prevede l’applicazione dell’aliquota agevolata (10 per cento) per la fornitura di energia ad “uso domestico”.
L’uso domestico si realizza nelle somministrazioni rese nei confronti di soggetti che, in qualità di consumatori finali, impiegano l’energia elettrica o termica nella propria abitazione, a carattere familiare o in analoghe strutture a carattere collettivo e che non utilizzano l’energia nell’esercizio di imprese o per effettuare prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA, anche se in regime di esenzione.
In altri termini, il riferimento all’espressione “uso domestico” limita l’agevolazione alle sole ipotesi di impiego dell’energia nelle abitazioni familiari o in analoghe strutture a carattere collettivo caratterizzate dal requisito della “residenzialità”, con esclusione delle ipotesi in cui le medesime somministrazioni vengano erogate in strutture “non residenziali”, sia pubbliche che private.
Nel caso del condominio, la prestazione di fornitura di energia elettrica è fatturata distintamente ad ogni unità immobiliare (sia che abbia destinazione residenziale, sia che abbia destinazione diversa, come uffici, studi professionali, negozi), e che la fornitura di energia elettrica necessaria per il funzionamento delle parti comuni dei condomini è fatturata anch’essa direttamente allo stesso condominio. Ciò che assume rilievo, in particolare, è che la fornitura di energia elettrica necessaria per il funzionamento delle parti comuni del condominio, è finalizzata ad essere impiegata esclusivamente in luoghi diversi dall’abitazione.
La circostanza che le parti comuni di un condominio non possano essere destinati all’abitazione, a carattere familiare o collettivo, non consente di soddisfare il requisito dell’uso domestico richiesto per l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 10 per cento.
Di conseguenza, precisa l’Agenzia delle Entrate, alla fornitura di energia elettrica necessaria per il funzionamento delle parti comuni dei condomini deve essere applicata l’aliquota IVA ordinaria sull’intera fornitura, a prescindere dalla destinazione “residenziale” o “non residenziale” del condominio.





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