La prosecuzione dell’attività professionale dello studio associato sotto forma di società in accomandita semplice (s.a.s.) o, più generalmente, sotto forma di società commerciale, si concretizza come una trasformazione eterogenea, fiscalmente rilevante, da cui hanno origine plusvalenze ed altri componenti positivi tassabili (Agenzia delle
Entrate – Risposta 13 dicembre 2018, n. 107)
IL CASO
Lo studio associato (dottori commercialisti e revisori legali), operante sotto forma di associazione tra professionisti, intende proseguire l’attività professionale nella veste di società tra professionisti, ed in particolare nella forma giuridica di società in accomandita semplice (S.a.s.).
A tal fine, si ipotizzano due modalità alternative:
– trasformazione dell’associazione professionale in società in accomandita semplice (S.a.s.);
– conferimento dell’associazione professionale in una neo costituita società in accomandita semplice (S.a.s.).
In entrambe le ipotesi viene effettuata l’assegnazione agli associati delle quote sociali della S.a.s. nella stessa proporzione delle quote di utili derivanti dalla partecipazione nell’associazione professionale senza movimentazioni in denaro.
In proposito, sono chiesti chiarimenti in merito:
– al regime fiscale applicabile alla trasformazione;
– al regime fiscale applicabile al conferimento;
– al regime fiscale del reddito prodotto nella veste giuridica di S.a.s..
CHIARIMENTI DEL FISCO
L’Agenzia delle Entrate ha osservato preliminarmente che, sul piano civilistico, l’associazione tra professionisti è equiparabile ad una società di fatto che svolge attività non commerciale.
Sotto il profilo fiscale, pertanto, la trasformazione da associazione tra professionisti in S.a.s. realizza una trasformazione cd. “eterogenea”, che si configura quando si procede alla trasformazione da società lucrative ad enti non commerciali e viceversa. In tal caso, la disciplina fiscale applicabile stabilisce che la trasformazione è assimilata ad un conferimento di beni, i quali si considerano realizzati in base al valore normale. Poiché il soggetto conferente (associazione tra professionisti) produce prevalentemente reddito di lavoratore autonomo, si applica la corrispondente normativa di determinazione del reddito di lavoro autonomo. In particolare, concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo le plusvalenze dei beni strumentali realizzate mediante cessione a titolo oneroso. Il valore delle plusvalenze è dato dalla differenza tra il corrispettivo e il costo non ammortizzato nonché, in assenza di corrispettivo, dalla differenza tra il valore normale del bene e il costo non ammortizzato. Per i beni diversi da quelli strumentali e per i crediti conferiti, si assume il valore normale che si considera corrispettivo rilevante alla formazione del reddito di lavoro autonomo.
Analogamente, anche il conferimento dello studio associato nella S.a.s. neo-costituita configura un’operazione fiscalmente rilevante e il corrispettivo è determinato in base al valore normale dei singoli beni conferiti al momento della costituzione della società.
Per quanto concerne il regime fiscale applicabile al reddito prodotto dalla società tra professionisti nella forma di S.a.s., proprio la veste giuridica adottata determina la qualificazione dello stesso come reddito d’impresa. Ne consegue che le prestazioni effettuate dalla società tra professionisti (S.a.s.).
Al fine di evitare salti di imposta derivanti dal passaggio dal regime di cassa a quello di competenza a seguito della trasformazione, si evidenzia che qualora un componente reddituale – per il quale sia mutato il criterio di imputazione temporale in occasione del cambio di regime – abbia già concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di “provenienza”, lo stesso non concorrerà alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché si siano verificati i presupposti di imponibilità/deducibilità previsti dal regime di destinazione.