Vendita di oggetti preziosi: chiarimenti ministeriali sull’iter amministrativo



Con la Circolare n. 16538 del 26 novembre 2018, il Ministero dell’Interno ha fornito le indicazioni applicative riguardo all’iter amministrativo da osservare ai fini dell’esercizio dell’attività di vendita di oggetti preziosi.

VENDITA DI OGGETTI PREZIOSI
La vendita di oggetti preziosi rientra tra le attività economiche regolamentate e, data l’estrema delicatezza del settore, l’iter amministrativo per l’avvio dell’attività è caratterizzato dalla duplica competenza del comune (per gli atti abilitativi di competenza quali, l’autorizzazione o la SCIA) e della questura (per la licenza di pubblica sicurezza).
Secondo la disciplina di riferimento, si distingue:
– la vendita in esercizio di vicinato, per la quale è richiesta la “SCIA condizionata”, declinata in SCIA per l’avvio dell’esercizio di vicinato più autorizzazione per la vendita di oggetti preziosi;
– la vendita in media o grande struttura per la quale è richiesto il regime della “autorizzazione/silenzio assenso”, definito in termini di autorizzazione per l’avvio della media o grande struttura più autorizzazione per la vendita di oggetti preziosi;
– la vendita in attività commerciale già avviata, per cui è previsto il regime della “autorizzazione/silenzio assenso”, specificato come autorizzazione per la vendita di oggetti preziosi.


Sotto il profilo procedurale, l’istanza per l’autorizzatone di pubblica sicurezza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette al Questore:
– contestualmente alla SCIA, nei casi di vendita in esercizio di vicinato;
– contestualmente all’istanza, nei casi di vendita in media o grande struttura;
– preventivamente, ai fini dell’avvio dell’attività di vendita di oggetti preziosi in attività commerciale già avviata.
La conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza. In tutti i casi, il termine decorre dalla ricezione dell’istanza da parte del Questore. L’attività non può essere iniziata prima del rilascio dell’autorizzatone o del decorso il termine per il silenzio-assenso.

PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO E CONFERENZA DEI SERVIZI
La conferenza di servizi è un modello procedimentale che consente all’Amministrazione procedente di acquisire, nell’ambito di un procedimento amministrativo che coinvolge diversi interessi pubblici, i pareri delle altre Amministrazioni interessate in un unico contesto. In altri termini, uno strumento di semplificazione attraverso il quale l’Amministrazione può giungere in modo più veloce e ponderato alla decisione richiesta.
La conferenza dei servizi si distingue in “istruttoria” e “decisoria”:
– il ricorso alla conferenza di servizi istruttoria è facoltativo: essa può essere indetta dall’Amministrazione procedente quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati;
– il ricorso alla conferenza di servizi decisoria, invece, ha natura obbligatoria: essa deve essere indetta dall’Amministrazione procedente, quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni.
Con riferimento all’iter amministrativo previsto per la vendita di oggetti preziosi, il Consiglio di Stato ha affermato che la convocazione della conferenza di servizi “decisoria” è necessaria solo per la vendita in medie e grandi strutture, in quanto il regime è articolato su due diversi provvedimenti autorizzatori, provenienti da distinte amministrazioni (autorizzazione da parte del Comune e licenza da parte del Questore).
Nelle altre ipotesi (vendita in esercizio di vicinato e in attività commerciale già avviata) resta facoltà dell’Amministrazione procedente, qualora lo ritenga utile ed opportuno, convocare la conferenza di servizi “istruttoria”.

CHIARIMENTI DEL MINISTERO


In considerazione del parere del Consiglio di Stato, al fine di garantire uniformità sul territorio nazionale riguardo al procedimento amministrativo da osservare per l’avvio e per l’esercizio dell’attività di vendita di oggetti preziosi, il Ministero dell’Interno ha precisato che:
– nel caso di vendita in esercizi di vicinato, l’interessato deve presentare l’istanza per l’autorizzazione di pubblica sicurezza al SUAP, che la trasmetterà al Questore, contestualmente alla SCIA per l’avvio dell’esercizio. L’inizio dell’attività è “condizionato” al rilascio dell’autorizzazione di polizia a cui è subordinato il legittimo esercizio dell’attività stessa. Il procedimento amministrativo è caratterizzato dall’emanazione di un unico atto amministrativo, consistente nell’autorizzazione del Questore, in quanto la SCIA è un atto che ha natura oggettivamente e soggettivamente privata. L’Amministrazione procedente ha comunque la facoltà di convocare la conferenza dei servizi (con funzione istruttoria) qualora ritenga opportuno effettuare un esame degli interessi pubblici coinvolti;
– nell’ipotesi di vendita di preziosi in attività commerciali già avviate si applica lo stesso iter, appena descritto, previsto per la vendita in esercizi di vicinato; un unico atto amministrativo rappresentato dall’autorizzazione di pubblica sicurezza, con istanza presentata al SUAP che la trasmette al Questore. L’inizio dell’attività è “condizionato” al rilascio dell’autorizzazione di polizia. Anche in tale ipotesi l’Amministrazione ha facoltà di procedere alla consultazione della conferenza dei servizi (con funzione istruttoria).
– nel caso di vendita in una struttura media o grande, invece, l’iter amministrativo è caratterizzato da due distinti atti autorizzativi di competenza di amministrazioni diverse (Comune per l’avvio dell’esercizio commerciale e Questura per la vendita di oggetti preziosi); Il Comune provvede a convocare la conferenza di servizi, con funzione decisoria, entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte del Questore e l’attività non potrà essere iniziata prima del rilascio delle predette autorizzazioni (del Comune e dell’Autorità di p.s.) o del decorso del termine per il silenzio-assenso applicabile esclusivamente all’autorizzazione comunale.
Il Ministero dell’Interno ha sollecitato, peraltro, la massima severità dell’Amministrazione nel riscontro della permanenza dei requisiti soggettivi in capo al titolare dell’autorizzazione, talché la medesima può essere legittimamente ritirata in presenza di circostanze (da indicarsi nel provvedimento sanzionatorio) che ragionevolmente appaiano come sintomi di abuso del titolo di polizia. A tal proposito, ha precisato che l’ipotesi di abuso che può giustificare la revoca della licenza, comprende ogni violazione di legge, regolamenti o di ordini dell’autorità, a prescindere da una sentenza di condanna e indipendentemente dalla qualificazione come reato del comportamento sanzionato.





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