Accesso al “regime forfetario” per il praticante che si iscrive ad un ordine professionale




Se tutte le condizioni richieste dal regime agevolato sono rispettate, non ci sono ostacoli all’accesso per le partite IVA aperte a seguito di nuove iscrizioni ad un ordine o collegio professionale (Interrogazione parlamentare a risposta n. 5-01179 del 23 gennaio 2019).

Con la legge di bilancio per il 2019 è stato modificato, in tema di regime forfetario, il comma 57 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sostituendo la lettera d-bis): si chiede pertanto se la esatta interpretazione sia quella di considerare incluse nel regime agevolato le partite IVA aperte a seguito di nuove iscrizioni ad un Ordine o Collegio professionale.
Al riguardo, l’Amministrazione finanziaria, ha chiarito che il comma 54 dell’articolo 1 della 23 dicembre 2014, n. 190 come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede che «I contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo, se nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000».
L’applicazione di tale regime è tuttavia subordinato al rispetto delle altre condizioni previste dal successivo comma 57 della medesima legge.
Tra queste vi è quella richiamata dall’onorevole interrogante, lettera d-bis) del comma 57, in base alla quale non possono avvalersi del regime forfetario «…le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro».
Tale previsione mira ad evitare l’avvio di iniziative professionali al solo scopo di beneficiare dell’aliquota agevolata del regime in esame, trasformando l’attività di lavoro dipendente o attività a questo assimilate in attività di lavoro autonomo.
Pertanto, qualora siano rispettate le condizioni suddette, non vi sono ostacoli all’accesso al regime agevolato per le partite IVA aperte a seguito di nuove iscrizioni ad un ordine o collegio professionale.





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