Bilancio 2019: le università private escluse dalla disciplina del contratto a termine




Il comma 399 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2019 pone un divieto temporaneo di assunzioni per determinate amministrazioni. Il comma 401 dispone, invece, in materia di assunzioni presso le università e infine il comma 403 esclude le università private e gli altri istituti ed enti richiamati dall’ambito di applicazione della disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.


In particolare, il comma 399 dispone che, per il 2019, la Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri, gli enti pubblici non economici, le Agenzie fiscali e le Università, in relazione alle ordinarie facoltà di assunzione riferite all’anno in questione, non possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019.
Per le Università la suddetta limitazione si applica con riferimento al 1° dicembre 2019 relativamente alle ordinarie facoltà di assunzione dello stesso anno. Sono fatti salvi gli inquadramenti nel ruolo di professore associato che possono essere invece disposti nel corso dell’anno 2019 al termine del contratto di ricercatore a tempo determinato.


A valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università, nell’anno 2019 sono autorizzate – secondo il comma 401 dell’articolo della Legge di Stabilità, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:
– assunzioni di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2019 e di 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020. Con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università;
– progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020. Le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale per almeno il 50 per cento dei posti ai sensi dell’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per non più del 50 per cento dei posti, ed entro il 31 dicembre 2021, ai sensi dell’articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Infine, il comma 403 dell’articolo 1 in commento, introdotto al Senato, esclude le università private (e gli altri istituti ed enti richiamati) dall’ambito di applicazione della disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.
Più nel dettaglio, esso prevede che la suddetta disciplina – con riferimento ai limiti di durata, ai limiti ed ai presupposti per i rinnovi e le proroghe, alla forma del contratto, al termine di decadenza per l’impugnazione del contratto medesimo – non si applichi ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all’innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa.





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