Le parti firmatarie dell’accordo 25/9/2018 per le imprese radiofoniche e televisive locali forniscono chiarimenti sulla disciplina dell’una tantum
Il giorno 25/9/2018, come già segnalato, tra AERANTI-CORALLO e CISAL, CISAL TERZIARIO, è stato stipulato il rinnovo della parte economica del CCNL scaduto il 31/12/2009, per i lavoratori delle imprese radiofoniche e televisive in ambito locale i lavoratori delle imprese radiofoniche e televisive in ambito locale (compresi gli operatori locali di rete e i fornitori di contenuti in ambito locale), syndications, agenzie di informazione radiotelevisiva, imprese radiofoniche e televisive satellitari e via internet.
Tale rinnovo ha previsto un aumento retributivo da corrispondere in tre tranche – 1/10/2018, 1/9/2019 e 1/9/2020 – e l’erogazione di un importo a titolo di “una tantum” da erogare in due tranche, la prima a novembre 2018 e la seconda a settembre 2019.
Nel verbale di accordo 25/9/2018, di nuova pubblicazione, vengono chiariti i tempi di copertura e le modalità di erogazione dell’una tantum:
Una tantum per vacanza contrattuale Settore Radiofonico Locale (Importi lordi)
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Novembre 2018 |
Settembre 2019 |
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|---|---|---|---|
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Livello |
Una tantum |
Livello |
Una tantum |
| Quadro B | 212,28 | Quadro B | 212,28 |
| 1 | 188,69 | 1 | 188,69 |
| 2 | 172,97 | 2 | 172,97 |
| 3 | 161,18 | 3 | 161,18 |
| 4 | 154,16 | 4 | 154,16 |
| 5 | 150,00 | 5 | 150,00 |
Una tantum per vacanza contrattuale Settore Televisivo Locale (Importi lordi)
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Novembre 2018 |
Settembre 2019 |
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|---|---|---|---|
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Livello |
Una tantum |
Livello |
Una tantum |
| Quadro A | 240,00 | Quadro A | 240,00 |
| Quadro B | 225,00 | Quadro B | 225,00 |
| 1 | 198,00 | 1 | 198,00 |
| 2 | 181,50 | 2 | 181,50 |
| 3 | 169,50 | 3 | 169,50 |
| 4 | 157,50 | 4 | 157,50 |
| 5 | 150,00 | 5 | 150,00 |
Gli importi a titolo di “una tantum” sono dovuti sia ai dipendenti a tempo indeterminato, sia ai dipendenti a tempo determinato.
Tali importi vengono riconosciuti ai lavoratori in forza al 25/9/2018 (data di sottoscrizione dell’accordo) e coprono il periodo di vacanza contrattuale (di 104 mesi) intercorrente tra il 1/1/2010 e il 31/8/2018.
In caso di dipendenti che hanno lavorato solo per una parte di tali 104 mesi, ovvero che hanno prestato o prestino attività lavorativa part-time, l’una tantum deve essere riproporzionata sulla base del periodo e dell’orario di effettivo lavoro.
L’una tantum è dovuta anche agli apprendisti.
Per quanto riguarda le assenze, ai fini del riconoscimento dell’una tantum, vengono escluse solo le aspettative non retribuite.
In caso di intervenuto passaggio di livello o di qualifica, l’una tantum viene riconosciuta in modo proporzionale.
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