In tema di reintegrazione del lavoratore per illegittimità del licenziamento, nell’ipotesi di nullità o inefficacia del licenziamento il datore di lavoro deve pagare le sanzioni civili per omissione e ricostruire la posizione contributiva del lavoratore “ora per allora”, mentre nell’ipotesi di annullabilità del licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro non è soggetto a tali sanzioni, trovando applicazione la comune disciplina della “mora debendi” nelle obbligazioni pecuniarie.
Una Corte d’appello territoriale aveva rigettato l’impugnazione proposta da un datore di lavoro avverso la sentenza del Tribunale di prime cure, che aveva a sua volta rigettato l’opposizione proposta dal medesimo nei confronti di una cartella esattoriale contenente l’intimazione di pagamento di contributi previdenziali, interessi di mora e somme aggiuntive. La Corte aveva ritenuto che l’efficacia retroattiva della sentenza costitutiva di annullamento del licenziamento di un dipendente del datore di lavoro, giudicato illegittimo, determinasse la non interruzione “de iure” anche del rapporto di previdenza, con consequente affermazione dell’obbligo contributivo oggetto della cartella opposta.
Ricorre così in Cassazione la società, deducendo che nessuna sanzione avrebbe potuto esserle irrogata al momento della scadenza dell’obbligazione contributiva, in quanto questa era venuta meno a causa della cessazione del rapporto di lavoro e non poteva che risorgere all’atto del ripristino dello stesso.
Per la Suprema Corte il ricorso è fondato. In tema di reintegrazione del lavoratore per illegittimità del licenziamento, occorre distinguere, ai fini delle sanzioni previdenziali, tra nullità o inefficacia del licenziamento, che è oggetto di una sentenza dichiarativa, e annullabilità del licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo, che è oggetto di una sentenza costitutiva. Nella prima ipotesi, il datore di lavoro, deve pagare le sanzioni civili per omissione e ricostruire la posizione contributiva del lavoratore “ora per allora”; nella seconda ipotesi, il datore di lavoro non è soggetto a tali sanzioni, trovando applicazione la comune disciplina della “mora debendi” nelle obbligazioni pecuniarie. Peraltro, in caso di licenziamento inefficace o nullo sono dovute le sanzioni civili da omissione contributiva e non già evasione contributiva, visto che manca ciò che la legge qualifica come “intenzione specifica di non versare i contributi”.
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