Licenziamento per assenza ingiustificata e recidiva




In tema di licenziamento, l’elencazione delle ipotesi di giusta causa contenute nei CCNL, diversamente dalle sanzioni disciplinari conservative, ha valenza meramente esemplificativa e non esclude la sussistenza della giusta causa per grave inadempimento o per un grave comportamento del lavoratore alle norme di etica o del comune vivere civile.


Lo ha ribadito la Suprema Corte di Cassazione pronunciandosi sul caso di un lavoratore licenziato per giusta causa per assenza ingiustificata ovvero per non avere preso parte alla formazione obbligatoria sull’accordo Stato-Regioni, con contestuale contestazione della recidiva in riferimento a due analoghe condotte sanzionate con provvedimenti di natura conservativa.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione, la Corte di merito, al fine di affermare la legittimità del recesso e la sussistenza della recidiva, ha valutato i due episodi effettivamente recidivanti, ritenendoli con un accertamento in fatto congruamente motivato, autonomi e distinti. Gli altri addebiti, non oggetto della lettera di licenziamento, sono stati considerati quali circostanze confermative della significatività degli altri (oggetto della contestazione) per una valutazione complessiva della gravità della condotta, delle inadempienze del dipendente e della proporzionalità del provvedimento sanzionatorio. Il CCNL richiamato nella contestazione prevede che il licenziamento per punizione è consentito, in caso di recidiva nella “medesima mancanza” (che contempla anche la mancata presentazione al lavoro senza giustificato motivo) nonché nelle fattispecie che abbiano dato luogo a 3 sospensioni nei 12 mesi precedenti. Il CCNL ha distinto l’ipotesi della recidiva specifica – che consente al datore di lavoro di procedere al licenziamento senza preavviso in caso di sua eventualità – da quella plurima/impropria che richiede una pregressa triplice sospensione per particolari e tipizzati illeciti disciplinari. Tale ricostruzione è logica e ragionevole avendo le parti contrattuali voluto prevedere un diverso regime per talune tipologie disciplinari ben individuate.
Nella specie, si è realizzata l’ipotesi di una reiterazione specifica, come precisato nella lettera di licenziamento, per assenza ingiustificata, con riferimento a due anteriori episodi, avvenuti nei due anni precedenti, in relazione ai quali erano state comminate due sospensioni dal lavoro.





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