Siglato il 10/1/2019, tra la CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO, la CNA del Veneto, la CASARTIGIANI del Veneto e la CGIL Regionale Veneto, la CISL Regionale Veneto, la UIL Regionale Veneto, Regionale Veneto, l’accordo interconfederale regionale sulla procedura in sede sindacale per l’utilizzo di FSBA durante le sospensioni per mancanza di lavoro.
La suddetta procedura si applica nei confronti dei datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione di FSBA.
Il ricorso alle prestazioni di FSBA è ammesso nei seguenti casi:
– Situazione aziendale dovuta ad eventi transitori non imputabile all’impresa o ai dipendenti, ivi comprese le situazioni climatiche
– Situazioni temporanee di mercato
L’esistenza della causale di intervento sarà attestata dalle parti all’atto della sottoscrizione dell’accordo sindacale.
Le parti convengono che, vista l’oggettiva impossibilità di attivare procedure sindacali nel caso di sospensioni dal lavoro dovute ad eventi climatici e visto il Regolamento di FSBA, il verbale di accordo sindacale sia sostituito da una comunicazione dell’impresa da inviare all’EBAV entro il settimo giorno successivo a quello in cui è cessato l’evento climatico che ha dato luogo alla sospensione dei lavoratori.
Il Fondo eroga le seguenti prestazioni di sostegno al reddito:
– assegno ordinario;
– assegno di solidarietà.
Secondo quanto previsto dal regolamento, la durata delle prestazioni è la seguente:
– 20 settimane per l’assegno ordinario, pari a 100 giornate di effettivo utilizzo per orario settimanale distribuito su 5 giorni e pari a 120 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro distribuito su 6 giorni,
– 26 settimane per l’assegno di solidarietà, pari a 130 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni e pari a 156 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro distribuito su 6 giorni;
Tali periodi devono intendersi conteggiati nel biennio mobile in capo all’azienda.
Il biennio mobile va calcolato dal giorno di effettiva fruizione della prestazione.
Ogni giornata che presenti una qualsiasi riduzione dell’orario giornaliero applicato equivale ad una giornata di sospensione.
Le suddette prestazioni non si possono cumulare e, nel biennio mobile, sono alternative fra loro.
Secondo quanto previsto dal Regolamento, e sulla base della delibera del Consiglio Direttivo di FSBA del 15/3/2018 l’ammontare dell’assegno ordinario sarà pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non prestate, comprese nei periodi segnalati dall’accordo sindacale, tra le ore zero ed il limite di orario contrattuale entro il limite di importo massimo mensile di € 982,40 (da rapportare su base oraria) e successivi adeguamenti, calcolato secondo le indicazioni fornite da FSBA. L’ammontare dell’assegno di solidarietà sarà pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non prestate nei limiti stabiliti dall’art. 31 del D.Lgs 148/2015 entro il limite di importo massimo mensile di € 982,40 (da rapportare su base oraria) e successivi adeguamenti.
L’impresa che deve operare una sospensione/riduzione di orario ne darà preventivamente comunicazione in modo congiunto a CGIL, CISL e UIL provinciali/area vasta (interprovinciali) ed a una delle associazioni artigiane provinciali aderenti alle Federazioni Regionali che hanno sottoscritto il presente accordo, specificando la/le organizzazione/i sindacale/i che ha/hanno eventualmente stipulato accordi di accesso ad ammortizzatori sociali per la stessa azienda. Le predette comunicazioni dovranno avvenire attraverso una modalità che ne permetta la tracciabilità (pec, fax, raccomandata a mano etc)
A conclusione della procedura verrà stipulato un accordo sindacale.
Secondo quanto previsto dal Regolamento FSBA, l’accordo sindacale deve essere sottoscritto preventivamente rispetto all’inizio del periodo di sospensione.
Non è prevista alcuna procedura nel caso di fermata produttiva legata ad eventi climatici. Successivamente alla stipula dell’accordo, l’azienda provvederà direttamente o per il tramite dello Studio/servizio associativo, ad effettuare tutti gli adempimenti necessari per consentire la liquidazione ai dipendenti del sussidio FSBA da parte di EBAV. Tali adempimenti sono svolti in via telematica utilizzando il portale FSBA al quale si accede anche attraverso una specifica sezione del sito di Ebav.
Fermo restando che le modifiche apportate al regolamento hanno le decorrenze previste dalla delibera del CdA, la presente procedura, nella parte relativa all’utilizzo ai verbali, entra in vigore per le consultazioni che iniziano dall’11/1/2019.
La CNA veneto provvederà a consegnare ad Ebav il testo dell’accordo.
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