Agente di commercio residente all’estero: la pensione paga l’imposta straniera



L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la pensione italiana corrisposta dall’INPS e dall’ENASARCO ad un agente di commercio pensionato, che ha trasferito la residenza in altro paese dell’Unione Europea, Portogallo, per effetto delle disposizioni convenzionali contro le doppie imposizioni, è soggetta a tassazione esclusiva nel Paese estero (Agenzia delle Entrate – Risposta a interpello n. 35 del 2019)

QUESITO


Con istanza di interpello è stato chiesto il corretto trattamento fiscale applicabile, nell’ipotesi di un soggetto italiano che nel corso del 2017 abbia trasferito la residenza in Portogallo, con iscrizione all’AIRE, in relazione:
– ai redditi di pensione corrisposti dall’INPS e dall’ENASARCO in ragione dell’attività di agente di commercio svolta in Italia, prima di trasferirsi in Portogallo;
– alle indennità percepite nel 2017 (Firr dall’Enasarco e altre indennità di risoluzione del rapporto dalla casa mandante), connesse alla cessazione dell’attività di agente di commercio;
– la perdita d’impresa realizzata nel 2017.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE


L’Agenzia delle Entrate ha osservato, preliminarmente, che ai fini del regime fiscale applicabile, occorre tenere presente le disposizioni della Convenzione Italia-Portogallo contro le doppie imposizioni.
In particolare, con riferimento alle pensioni corrisposte dall’INPS e dall’ENASARCO, considerato che entrambe sono correlate ad un’attività di impresa (agente e rappresentante di commercio) e non allo svolgimento di un’attività di lavoro dipendente, trova applicazione la norma convenzionale dedicata agli “Altri redditi”, secondo la quale gli elementi di reddito di un soggetto residente di uno Stato contraente (nella specie, il Portogallo), non espressamente disciplinati dalla Convenzione, sono assoggettati ad imposizione esclusiva in questo Stato, qualsiasi ne sia la provenienza.
In altri termini, le pensioni corrisposte agli ex agenti e rappresentanti di commercio sono detassati nel Paese di erogazione (Italia) e sono assoggettati a tassazione nel Paese di residenza (Portogallo). Di conseguenza non devono essere inserite nella dichiarazione dei redditi italiana.
Per quanto concerne, invece, le indennità percepite in relazione alla risoluzione del mandato, sia dall’ENSARCO sia dalla casa mandante, l’Agenzia delle Entrate precisa che esse sono costituite da somme maturate ed accantonate nel corso degli anni di svolgimento dell’attività lavorativa, e che in base alla normativa fiscale italiana si considerano redditi di lavoro autonomo assoggettati a tassazione separata, salvo diversa opzione per la tassazione ordinaria in sede di dichiarazione dei redditi.
In tal caso, sulla base delle disposizioni della Convenzione contro le doppie imposizioni, ai fini della tassazione applicabile, occorre considerare la residenza dell’agente di commercio in relazione al periodo di maturazione delle indennità. Più precisamente, per le quote parti delle indennità maturate e/o accantonate negli anni di residenza in Italia si applica la tassazione italiana, mentre per quelle maturate e/o accantonate nel periodo di residenza all’estero si applica la tassazione concorrente in Italia e in Portogallo, con l’eliminazione dell’eventuale doppia imposizione nello Stato di residenza (Portogallo).





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