In materia di crediti di lavoro, le prescrizioni presuntive contemplate dall’art. 2954 e seguenti del Codice civile, trovano il loro fondamento sul presupposto che in numerosi rapporti della vita quotidiana il pagamento con cadenza periodica suole avvenire con una certa immediatezza, sicché il decorso di un breve periodo di tempo (sei mesi, un anno o tre anni) fa presumere l’estinzione del debito, determinando una inversione dell’onere della prova con la possibilità che tale presunzione sia vinta mediante specifici strumenti processuali.
Un Giudice di prime cure, in accoglimento dell’eccezione di prescrizione presuntiva sollevata da un datore di lavoro, rigettava le domande nei confronti di quest’ultimo proposte da un ex dipendente ed intese a conseguire differenze retributive, connesse a un rivendicato superiore inquadramento. Detta pronuncia veniva parzialmente riformata dalla Corte di appello distrettuale che, in estrema sintesi, riteneva inapplicabile le eccezioni di prescrizione in relazione al TFR, mensilità aggiuntive, indennità sostitutiva delle ferie e festività, condannando il datore di lavoro al pagamento delle competenze.
Avverso tale decisione, il datore di lavoro propone ricorso in Corte di Cassazione, prospettando l’applicabilità anche ai crediti relativi a Tfr, 13° e 14° mensilità, della prescrizione presuntiva, vertendosi in ipotesi di crediti di natura retributiva corrisposti per periodi superiori al mese.
Per la Suprema Corte il motivo è in parte fondato. In via preliminare, con riguardo alle retribuzioni periodiche (salari, stipendi, ma anche mensilità aggiuntive, gratifiche annuali) vale il richiamo a “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” contenuto nell’art. 2948, n. 4, c.c., in tema di prescrizione quinquennale. Tuttavia, tali crediti di lavoro relativi ai singoli emolumenti retributivi periodici, nonché le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro di cui all’art. 2948, n. 5, c.c., sono sottoposti anche alla concorrente prescrizione presuntiva di un anno per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese (artt. 2955, n. 2, c.c.) e di tre anni per le retribuzioni corrisposte per periodi superiori al mese (art. 2956, n. 1, c.c.).
Tale istituto, incontestabilmente ritenuto applicabile, anche se decisamente in via residuale, ai crediti di lavoro, non costituisce prescrizione in senso proprio, non comportando l’estinzione del diritto, giacché si limita ad integrare, a fronte del decorso del tempo stabilito ex lege, una presunzione legale del suo soddisfacimento, che può essere superata fornendo in giudizio la prova contraria nei limiti ammessi dallo stesso codice civile. Le prescrizioni presuntive contemplate (art. 2954 e ss. c.c.) trovano il loro fondamento sul presupposto che in numerosi rapporti della vita quotidiana il pagamento suole avvenire con una certa immediatezza, sicché il decorso di un breve periodo di tempo (sei mesi, un anno o tre anni) fa presumere l’estinzione del debito, determinando una inversione dell’onere della prova con la possibilità che tale presunzione sia vinta mediante gli strumenti processuali descritti (confessione giudiziale del datore di lavoro o deferimento allo stesso del giuramento decisorio). Proprio in ragione della ripetitività dei pagamenti, deve escludersi che il Tfr possa ritenersi assoggettato alla invocata prescrizione presuntiva.
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