Ai fini del riconoscimento e dell’utilizzo del credito di imposta per attività in ricerca e sviluppo sono tenute alla certificazione della documentazione contabile anche le imprese non obbligate per legge al controllo legale dei conti (Ministero Sviluppo Economico – circolare n. 38584/2019).
Con effetto dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per attività in ricerca e sviluppo, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che la suddetta certificazione è richiesta anche per le imprese non obbligate per legge al controllo legale dei conti, risultando quindi tale adempimento quale condizione formale per il riconoscimento e l’utilizzo del credito d’imposta.
In sede di rilascio della certificazione della documentazione contabile non è richiesta al soggetto incaricato della revisione legale dei conti (ovvero, nel caso di imprese non tenute al controllo legale dei conti, al soggetto qualificato cui viene richiesta la certificazione) alcuna valutazione di carattere tecnico in ordine all’ammissibilità al credito d’imposta delle attività di ricerca e sviluppo svolte dall’impresa.
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