Disciplina del Premio di risultato per il Settore Legno Industria di Pordenone





Sottoscritto il 23/1/2019, tra la SEZIONE LEGNO/UNIONE INDUSTRIALI della provincia di Pordenone e FENEAL-UIL, FILCA-CISL-FVG, FILLEA-CGIL territoriali, l’accordo sull’istituzione di schemi territoriali per la disciplina del premio di risultato per i lavoratori delle industrie del legno-arredo di Pordenone


Il nuovo accordo territoriale, che decorre dall’1/1/2019 e scadrà il 31/12/2021, si pone l’obiettivo di un rilancio strutturale del settore legno-arredo, favorendo misure atte ad incrementare l’occupazione, ad incentivare la professionalità/formazione e rendere attuabile la contrattazione di secondo livello territoriale nella sua completezza.


CAPO PRIMO – Premi di risultato nelle aziende coinvolte da piani di sviluppo
Erogazione economica
1) Al raggiungimento dell’obiettivo minimo previsto dall’applicazione dei parametri viene collegata una prima quota di erogazione economica pari all’importo annuo determinato nella tabella sotto riportata a favore dei lavoratori.







































Categoria

Valore annuale

AD3 1.957,93
AD2 1.911,26
AD1 1.873,69
AC5 1.777,62
AC4 1.732,64
AC3/AC2/AS4 1.579,76
AS3 1.527,89
AC1/AS2 1.450,15
AE4/AS1 1.416,61
AE3 1.385,15
AE2 1.302,99
AE1 1.211,99


2) L’erogazione viene effettuata, previa analisi con le R.S.U. e/o OO.SS. con la retribuzione del mese di dicembre dell’anno di riferimento a tutti i lavoratori subordinati e in somministrazione in forza all’azienda al 31 dicembre dell’anno di riferimento; è prevista l’erogazione di anticipi mensili ai predetti soggetti in virtù di una valutazione sul positivo andamento progressivo del dato, nell’entità stabilita dal confronto sindacale e in coerenza con le note congiunte tra le parti firmatarie il presente accordo.
3) Al raggiungimento dell’obiettivo massimo previsto dall’applicazione dei parametri viene collegata una seconda quota di erogazione economica, aggiuntiva agli interventi precisati dal punto 1) pari a euro 650,00 lordi per il 2019, euro 700,00 lordi per il 2020 e euro 750,00 lordi per il 2021, che verrà saldata con la retribuzione del mese di giugno dell’anno successivo a quello di riferimento; avranno diritto all’erogazione tutti i lavoratori subordinati e in somministrazione in forza all’azienda al 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento in proporzione ai mesi di servizio prestato nell’anno di riferimento rimanendo sin d’ora inteso che le frazioni di mese superiori a 15 giorni verranno considerate come mese intero e al minor orario di lavoro svolto rispetto all’orario normale contrattuale per i part-time; si precisa che non costituiscono “servizio prestato” le seguenti causali di assenza; astensione facoltativa per maternità (paternità) ed aspettative non retribuite per qualsiasi causa.
Onnicomprensività del premio
Per la natura dei premi tutti gli importi economici previsti dal presente accordo, in virtù di quanto disposto dalla Legge 29/5/1982 n. 297 non concorrono a determinare base imponibile ai fini del calcolo del T.F.R., inoltre sono onnicomprensivi delle incidenze degli stessi – già tenute in considerazione in sede di quantificazione – su tutti gli istituti contrattuali e di legge (lavoro supplementare, straordinario, notturno, festivo, a turni, assenze retribuite a qualsiasi titolo, ferie, riduzione orario, festività, indennità di preavviso, 13ma mensilità ecc.) ai sensi dell’art. 3 della Legge 29/7/1996 n. 402.


CAPO SECONDO – Premi di risultato nelle aziende non coinvolte in piani di sviluppo
Erogazione economica
1) Al raggiungimento dell’obiettivo massimo previsto dall’applicazione dei parametri viene collegata un erogazione economica, pari all’importo a euro 650,00 lordi per il 2019, euro 700,00 lordi per il 2020 e euro 750,00 lordi per il 2021, che verrà saldato con la retribuzione del mese di giugno dell’anno successivo a quello di riferimento; avranno diritto al premio tutti i lavoratori subordinati e in somministrazione in forza al 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento in proporzione ai mesi di servizio prestato nell’anno di riferimento, rimanendo sin d’ora inteso che le frazioni di mese superiori a 15 giorni verranno considerate come mese intero e al minor orario di lavoro svolto rispetto all’orario normale contrattuale per i part-time; si precisa che non costituiscono “servizio prestato” le seguenti causali di assenza; astensione facoltativa per maternità (paternità) ed aspettative non retribuite per qualsiasi causa.
Onnicomprensrvità del premio
Per la natura dei premi tutti gli importi economici previsti dal presente accordo, in virtù di quanto disposto dalla Legge 29/5/1982 n. 297 non concorrono a determinare base imponibile ai lini del calcolo del T.F.R., inoltre sono omnicomprensivi delle incidenze degli stessi – già tenute in considerazione in sede di quantificazione – su tutti gli istituti contrattuali e di legge (lavoro supplementare, straordinario, notturno, festivo, a turni, assenze retribuite a qualsiasi titolo, ferie, riduzione orario, festività, indennità di preavviso, 13ma mensilità ecc.) ai sensi dell’art. 3 della Legge 29/7/1996 n. 402.





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