Non soggette ad IRPEF le borse di studio per la mobilità internazionale erogate in favore degli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica che partecipano al programma comunitario “Erasmus Plus”, nè ad IRAP per i soggetti che le erogano. Ciò non vale per l’erogazione, nel medesimo programma comunitario, di somme per il personale docente e amministrativo. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 31 gennaio 2019, n. 6).
Ai sensi dell’articolo 1, comma 50, della legge di stabilità 2016 è prevista l’esenzione dall’IRPEF delle borse di studio per la mobilità internazionale erogate in favore degli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica che partecipano al programma comunitario “Erasmus Plus”, nonché l’esenzione dall’IRAP per i soggetti che le erogano.
Ad analoga conclusione non si perviene, invece, in relazione all’erogazione nel medesimo programma comunitario di somme per il personale docente e amministrativo.
Invero, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, le norme di esenzione in materia tributaria sono di stretta interpretazione, ai sensi dell’art. 12 delle preleggi, per effetto della loro natura derogatoria di carattere speciale e, come tali, non consentono una loro interpretazione analogica.
Conseguentemente, in assenza di una espressa previsione esentativa per le sovvenzioni erogate ad altri partecipanti al programma, quali personale docente e amministrativo, l’Aministrazione finanziaria è dell’avviso che nei confronti di questi ultimi non può essere esteso il beneficio fiscale previsto dall’art. 1, comma 50, della legge n. 208 del 2015.
Inoltre, si fa presente che il personale docente e amministrativo è titolare di reddito di lavoro dipendente e, conseguentemente non potrà essere titolare di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, ovvero di disposizioni esentative relative a tale ipotesi reddituale.
In relazione, poi, al regime fiscale ai fini IRAP, delle erogazioni in favore del personale docente e amministrativo, si fa presente che il decrteto Irap, nel disciplinare le modalità di determinazione della base imponibile, ai fini Irap, delle Amministrazioni pubbliche, prevede espressamente l’esclusione dalla base imponibile delle somme percepite sottoforma di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente esenti dall’IRPEF.
In ragione della circostanza che, come detto, il citato personale, è destinatario di reddito di lavoro dipendente e non di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, le somme in esame risulteranno imponibili ai fini IRAP, laddove si stabilisce che per le amministrazioni pubbliche la base imponibile è determinata in un importo pari all’ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente.
Infine, in relazione all’applicabilità del regime esentativo ai fini IRPEF alle borse di mobilità per il tirocinio post laurea, si osserva che laddove tali somme non rappresentino per gli studenti un incentivo di carattere economico diretto a sostenere una loro specifica attività di studio, ma siano assegnati con lo scopo di garantire il buon esito del progetto e, conseguentemente, finanziano, in sostanza, le azioni di mobilità funzionali alla realizzazione dell’attività di istruzione in cooperazione con gli altri Stati aderenti al progetto, si è dell’avviso che tali borse di studio, laddove si sostanzino in meri rimborsi spese, anche forfetari, ma di modico valore, non possano essere ricondotti a nessuna categoria di reddito e che, pertanto, non assumano rilevanza reddituale ai fini dell’IRPEF.
Laddove non si ravvisassero tali peculiarità viene riconosciuta l’imponibilità delle somme percepite dai tirocinanti a titolo di rimborso delle spese sostenute da questi ultimi per eseguire gli incarichi ricevuti.