Imposta di bollo sui contratti: le indicazioni del Fisco




Chiarimenti sull’applicazione dell’imposta di bollo sui contratti posti in essere tra l’Amministrazione pubblica e l’Agenzia Industrie Difesa (A.I.D). (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 12 febbraio 2019, n. 44).

Ai fini dell’imposta di bollo si osserva che l’articolo 16 della tabella, allegato B, del DPR 26 ottobre 1972, n. 642, esenta dal pagamento della stessa gli “Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati”.
La norma sopra individuata risulta quindi applicabile esclusivamente a soggetti che rivestano la natura di amministrazione dello Stato.
Sul punto, si può osservare che anche l’Agenzia delle Entrate, in base allo statuto approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000, aggiornato fino alla delibera del Comitato di gestione n. 7 dell’8 febbraio 2018, che la disciplina, è istituita ai sensi del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999. Tale circostanza, non è tuttavia, sufficiente al fine di considerare le Agenzie di diritto pubblico come amministrazioni dello Stato.
Infatti, al fine di esentare l’Agenzia delle Entrate dal pagamento dell’imposta di bollo si è resa necessaria un’apposita previsione normativa, introdotta con l’articolo 1, comma 295, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” nella quale è stato stabilito che “Alle Agenzie fiscali continuano ad applicarsi le disposizioni riguardanti le amministrazioni dello Stato di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, 26 ottobre 1972, n. 642 e 26 aprile 1986, n. 131”.
Sul punto, occorre tener presente anche la risoluzione n. 243 del 1° settembre 2009 che, richiamando la sentenza della Corte di Cassazione n. 938 del 16 gennaio 2009, ha affermato il principio di diritto secondo cui “…nelle disposizioni normative contenute nelle leggi di imposta in tema di imposta di registro, di imposta catastale, di imposta ipotecaria e di imposta di bollo, le quali prevedono l’esenzione dello Stato od usano, sempre ai fini di esenzione, l’espressione a favore dello Stato o nell’interesse dello Stato, la parola Stato deve intendersi riferita allo Stato-persona”.
Per le suesposte considerazioni, si ritiene che nel caso di stipula di un contratto tra l’Amministrazione pubblica e l’A.I.D. occorre assoggettare a tassazione dell’imposta di bollo tale contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 dell’Allegato A Tariffa parte prima del DPR 642/72.





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