La causa di forza maggiore salva l’agevolazione prima casa se non si trasferisce la residenza nei termini




È previsto il mantenimento dell’agevolazione prima casa nel caso in cui il trasferimento della residenza nel comune ove è ubicato l’alloggio acquistato non sia avvenuto nel termine di legge di 18 mesi per causa di forza maggiore (Corte di cassazione – ordinanza n. 3095/2019).

A chiarirlo è stata la Corte di cassazione che con l’ordinanza n. 3095/2019 si è espressa sulla “causa di forza maggiore” quale condizione necessaria ai fini del mantenimento dell’agevolazione in caso di mancato trasferimento nei termini di legge della residenza nel comune di ubicazione dell’appartamento acquistato.
Nello specifico, la Corte di cassazione ha stabilito che “causa di forza maggiore è soltanto quella imprevedibile e sopravvenuta che non dipende da un comportamento addebitabile anche solo a titolo di colpa nelle varie specie e nei varie di questa” e quindi anche qualora trattasi di una mera colpa lieve.


Non si configura una causa di forza maggiore, tale da evitare la decadenza dell’agevolazione prima case, se la causa per cui l’acquirente non sia riuscito a trasferire la residenza nei termini di legge risiede nel fatto che l’immobile sia affittato a terzi con un contratto, stipulato dal venditore cedente l’immobile, che l’acquirente credeva transitorio ma che avendo durata superiore a 18 mesi, viene riconvertito a contratto ordinario.
Pertanto, l’avere il contribuente subito l’opposizione di un nuovo contratto di locazione transitoria, di durata annuale, stipulato dal precedente proprietario non può essere invocato come un fatto caratterizzato da inevitabilità ed imprevedibilità non imputabile al contribuente medesimo neppure a titolo di colpa lieve, giacché costui, fin dal momento del rogito, usando una normale diligenza, avrebbe potuto e dovuto accorgersi che l’originario contratto di locazione dell’immobile da lui acquistato ed espressamente richiamato nel rogito medesimo aveva già superato la durata di mesi diciotto e quindi non poteva avere più la natura di un contratto di locazione per esigenze di natura transitoria e veniva assoggettato alla diversa disciplina dei contratti ordinari di locazione per uso abitativo.





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