Nel recente Decreto Legge n. 4/2019 anche la previsione che esclude l’adeguamento del requisito contributivo per la pensione anticipata nel caso dei lavoratori cd. “precoci”.
Come noto, a decorrere dal 1° maggio 2017, il requisito contributivo per l’accesso alla pensione anticipata è ridotto a 41 anni per i lavoratori già iscritti alla data del 31 dicembre 1995 all’AGO o alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive della stessa, che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del 19° anno di età e che si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) essere in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di conciliazione obbligatoria, ed aver concluso integralmente la prestazione di disoccupazione loro spettante da almeno 3 mesi;
b) assistere, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge, la persona in unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
c) avere una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
d) essere lavoratori dipendenti che, al momento del pensionamento, devono svolgere da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo (operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici; conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni; conciatori di pelli e di pellicce; etc.) ovvero essere lavoratori che soddisfano le condizioni richieste agli addetti a lavori usuranti.
Orbene, pur essendo previsto in linea di principio che al requisito contributivo ridotto continuino ad applicarsi gli adeguamenti alla speranza di vita, a seguito dell’entrata in vigore (29 gennaio 2019) del Decreto, tale adeguamento viene escluso dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2026.
Link all’articolo originale