Occultamento/distruzione di documenti contabili: sciolti ulteriori dubbi




La Corte di cassazione ha fornito chiarimenti sulle differenze del reato di distruzione da quello di occultamento della documentazione contabile (Corte di cassazione – sentenza n. 3571/2019).

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.


Tale reato consiste nella distruzione o nell’occultamento delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. Ciò posto è stato ulteriormente precisato che, a differenza della distruzione che realizza un’ipotesi di reato istantaneo, il quale si consuma al momento della soppressione della documentazione, l’occultamento, che consiste nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori, costituisce un reato permanente che si consuma nel momento in cui viene svolto l’accertamento, e cioè sino al momento in cui gli agenti hanno interesse ad esaminare detta documentazione.





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