Perdita opportunità di carriera: risarcimento esente



Le somme percepite a titolo di risarcimento danni per la perdita di chance ricollegate alla progressione di carriera, derivanti da irregolarità nello svolgimento di un concorso interno per la promozione ad una qualifica superiore, non hanno natura reddituale e, pertanto, sono esenti da IRPEF (Corte di Cassazione – Ordinanza 07 febbraio 2019, n. 3632).

IL CASO


La controversia riguarda l’impugnativa del silenzio rifiuto dell’istanza di rimborso dell’IRPEF trattenuta dal datore di lavoro e versata in relazione alle somme corrisposte al dipendente a titolo di risarcimento del danno, a causa della perdita di chance conseguente ad irregolarità verificatesi nello svolgimento di un concorso interno per la promozione a funzionario.
I giudici tributari hanno respinto il ricorso del contribuente ritenendo che la perdita di chances costituisse un’ipotesi di lucro cessante per il danno patrimoniale futuro e che rientrasse nella previsione secondo cui le indennità, anche a titolo risarcitorio, conseguite in sostituzione di redditi, costituiscono redditi della stessa categoria e vanno assoggettate a tassazione.

DECISIONE DELLA CASSAZIONE


I giudici della Suprema Corte hanno osservato preliminarmente che in base alla disciplina fiscale i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. Detta norma ha portata generale ed è applicabile a tutti i casi di indennità (anche risarcitorie) sostitutive della retribuzione.
Tuttavia, le somme percepite a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi, mentre non costituiscono reddito imponibile nell’ipotesi in cui esse tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa.
In particolare, il titolo al risarcimento del danno, connesso alla “perdita di chance”, non ha natura reddituale, poiché consiste nel ristoro del danno emergente dalla perdita di una possibilità attuale. Ne consegue che la chance è anch’essa una entità patrimoniale giuridicamente ed economicamente valutabile, la cui perdita produce un danno attuale e risarcibile, qualora si accerti, anche utilizzando elementi presuntivi, la ragionevole probabilità della esistenza di detta chance intesa come attitudine attuale.
Configura un risarcimento del danno emergente (esente ai fini IRPEF), quello percepito per la perdita di possibilità conseguente ad irregolarità verificatesi nello svolgimento di un concorso interno per la promozione a funzionario (danno consistente appunto nella perdita delle possibilità ricollegate complessivamente alla progressione di carriera).
In proposito, la Corte di Cassazione ha precisato, inoltre, che anche qualora la quantificazione dell’importo dovuto sia fatta ricorrendo al criterio di valutazione equitativa con riferimento al maggior stipendio non conseguito, resta invariato il titolo dell’attribuzione, che non è riconducibile ad alcuna delle categorie di reddito previste dal T.U.I.R., perché non ha natura reddituale e non è sostitutiva del reddito non percepito.





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