In materia di sicurezza sul lavoro, si forniscono chiarimenti sui corsi di aggiornamento per RSPP e coordinatori per la sicurezza.
Come noto, relativamente ai compiti di RSPP e ASPP, l’aggiornamento non deve essere di carattere generale o mera riproduzione di argomenti e contenuti già proposti nei corsi base ma deve trattare evoluzioni, innovazioni, applicazioni pratiche e approfondimenti collegate al contesto produttivo e ai rischi specifici del settore.
Ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all’ottenimento e/o all’aggiornamento di qualifiche specifiche come quelle, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, dei dirigenti e dei preposti, dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze, non è da ritenersi valida.
Diversamente, è valida, ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di aggiornamento per formatore per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del DM 6 marzo 2013 e dell’Allegato XIV del TU sulla sicurezza.
Tale aggiornamento può essere ottemperato anche per mezzo della partecipazione a convegni o seminari, a condizione che essi trattino delle materie o i cui contenuti siano coerenti con quanto previsto dalla normativa, e comunque per un numero di ore che non può essere superiore al 50% del totale di ore di aggiornamento complessivo.
Ciò premesso, è stato chiarito che, ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP non è valida la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all’aggiornamento di qualifiche specifiche diverse, fatta eccezione per le ipotesi menzionate. Allo stesso modo, non è possibile che il medesimo evento possa essere configurato sia come corso di aggiornamento che come convegno o seminario, essendovi diverse modalità di attuazione.
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