Sisma Bonus: scia o permesso edilizio sempre accompagnate dall’asseverazione



Ai fini della fruizione del sisma bonus è irrilevante che il titolo di autorizzazione ai lavori sia un permesso a costruire o una SCIA, purché dallo stesso risulti che l’opera consiste in interventi di conservazione del patrimonio esistente e non di nuova costruzione. In ogni caso l’asseverazione del rischio sismico dev’essere sempre allegata alla SCIA ovvero alla richiesta di permesso (Agenzia delle Entrate – Risposta 19 febbraio 2019, n. 64)

Per favorire la conservazione del patrimonio edilizio esistente nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3) è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di ristrutturazione edilizia riguardanti il consolidamento delle parti strutturali di edifici o complessi di edifici esistenti, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno.
È prevista inoltre una detrazione maggiorata qualora dagli interventi derivi una diminuzione del rischio sismico. In particolare:
– la detrazione spetta nella misura del 70 per cento (ovvero 75 per cento per gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali ) in caso di diminuzione di una classe di rischio rispetto alla situazione precedente i lavori;
– la detrazione spetta nella misura del 80 per cento (ovvero 85 per cento per gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali ) in caso di diminuzione di due classi di rischio rispetto alla situazione precedente i lavori.
Ai fini del riconoscimento della detrazione maggiorata è richiesto che dal titolo amministrativo di autorizzazione dei lavori (SCIA o permesso di costruire) risulti che l’opera consiste in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione.
Inoltre, sulla base delle linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni contenute nel Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58, un professionista abilitato deve redigere il progetto dell’intervento strutturale asseverando la classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato.
Il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico, contenente la suddetta asseverazione, quindi, deve essere allegato alla SCIA ovvero alla richiesta del permesso di costruire.
All’atto dell’ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, il direttore dei lavori e il collaudatore statico devono attestare, per quanto di rispettiva competenza, la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista, da cui deriva la conseguente attestazione della riduzione del rischio sismico che da diritto alla fruizione del “sisma bonus”.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, sia l’asseverazione sia le attestazioni, devono essere depositate presso lo sportello unico competente, e copia delle stesse consegnate al committente per l’ottenimento dei benefici fiscali. Più precisamente, è richiesta la contestuale allegazione al titolo edilizio del progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico – come asseverato dal progettista – ed il deposito presso lo sportello unico.
Di conseguenza, precisa l’Agenzia delle Entrate, la non contestuale/tardiva allegazione del progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico contenente l’asseverazione non consente l’ottenimento del cd. “sisma bonus”.





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