Il trattamento di fine servizio erogato dalle Corporazioni dei piloti dei porti può essere trasferito a forme pensionistiche di previdenza complementare in esenzione d’imposta, in quanto, soggetto alla stessa disciplina fiscale prevista per il trattamento di fine rapporto (art. 19, co. 4, TUIR) (Agenzia Entrate – risposta n. 7/2019).
Il trattamento di fine servizio erogato dalle Corporazioni dei piloti dei porti può essere trasferito a forme pensionistiche di previdenza complementare in esenzione d’imposta, in quanto, essendo soggetto alla stessa disciplina fiscale prevista per il trattamento di fine rapporto, trova applicazione la disposizione in base alla quale non si considerano anticipazioni e, quindi, non vanno tassate le somme e i valori destinati alle forme pensionistiche complementari.
Inoltre, in base al “Regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione marittima”, la modalità di determinazione del Tfs dei piloti portuali è del tutto assimilabile al criterio di calcolo del Tfr.
Pertanto, il Tfs erogato ai piloti rileva fiscalmente al pari del Tfr e relativamente alla compilazione della Certificazione unica, devono essere valorizzati gli stessi campi del modello riservati al trattamento di fine rapporto.
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