Facendo seguito alle indicazioni già fornite con nota n. 120/2017, l’INL con circolare n. 4/2019 ha ritenuto opportuno, alla luce di recenti richieste di chiarimento, esplicitare alcuni ulteriori aspetti, anche di carattere operativo, in materia di preclusioni dell’accertamento.
Il regime delle preclusioni – come noto – riguarda esclusivamente gli accertamenti di natura previdenziale ed assicurativa, in relazione ai quali l’art. 3, comma 20, L. n. 335/1995, modificato da L. n. 402/1996, dispone che “gli accertamenti ispettivi in materia previdenziale e assicurativa esperiti nei confronti dei datori di lavoro debbono risultare da appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità. Nei casi di attestata regolarità ovvero di regolarizzazione conseguente all’accertamento ispettivo eseguito, gli adempimenti amministrativi e contributivi relativi ai periodi di paga anteriori alla data dell’accertamento ispettivo stesso non possono essere oggetto di contestazioni in successive verifiche ispettive, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari del datore di lavoro o conseguenti a denunce del lavoratore”.
La norma si applica “anche agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale di accertamento, nonché ai verbali redatti dai funzionari dell’Ispettorato del lavoro in materia previdenziale e assicurativa”.
Le preclusioni si riferiscono esclusivamente alle contestazioni contenute in “verifiche ispettive” ed operano, pertanto, solo in relazione all’attività di vigilanza.
In particolare, nell’ambito di verifiche ispettive effettuate in materia previdenziale ed assicurativa, le preclusioni operano limitatamente alle seguenti ipotesi:
– la verifica ispettiva ha accertato la regolarità della posizione del datore di lavoro in materia previdenziale e assicurativa, in relazione agli specifici aspetti esaminati, limitatamente al periodo temporale, alle posizioni esaminate e allo specifico oggetto dell’accertamento e così come indicati nel verbale di attestazione di regolarità rilasciato al soggetto ispezionato;
– a seguito dell’accertamento, il datore di lavoro ha provveduto a regolarizzare, sotto il profilo previdenziale ed assicurativo, le posizioni oggetto di accertamento, relative a tutti i periodi esaminati ed oggetto di contestazione.
Anche in caso di rilascio di attestato di regolarità o di regolarizzazione da parte del datore di lavoro, la norma esclude comunque, espressamente, il realizzarsi della preclusione nei casi in cui le ulteriori verifiche ispettive siano state originate “da comportamenti omissivi o irregolari del datore di lavoro o conseguenti a denunce del lavoratore”.
In proposito, la Corte di Cassazione ha chiarito che “la seconda visita ispettiva è preclusa soltanto nel caso in cui la prima abbia avuto ad oggetto, in concreto, il medesimo accertamento in materia previdenziale e assicurativa” ritenendo “irrilevante (…) l’espletamento di una precedente ispezione, qualunque sia l’organo procedente, quando la stessa abbia avuto ad oggetto qualsiasi altra materia (…)”.
In tutti i casi in cui una precedente attività ispettiva abbia avuto ad oggetto esclusivamente aspetti inerenti la regolarità amministrativa dei rapporti di lavoro, la preclusione si potrà quindi configurare soltanto in relazione agli eventuali effetti sul piano previdenziale e assicurativo dell’accertamento amministrativo (si pensi, ad esempio, alla regolarizzazione contributiva effettuata da parte del datore di lavoro a seguito della contestazione dell’impiego in “nero” di uno o più lavoratori per un determinato periodo) fatta salva, in ogni caso, la rilevanza dell’eventuale comportamento omissivo del datore di lavoro o della denuncia del lavoratore.