Irap esclusa per l’avvocato che condivide studio e segretaria



Deve ritenersi esclusa da Irap l’attività professionale svolta dall’avvocato in forma individuale, condividendo i locali dello studio con altro collega, nonché la segreteria dipendente di quest’ultimo, per la quale è corrisposto un contributo a titolo di rimborso spese dei servizi di segreteria

FATTO


L’istanza di rimborso IRAP presentata dall’avvocato è stata rigettata dall’Agenzia delle Entrate mediante silenzio-rifiuto.
Il professionista ha impugnato il silenzio-rifiuto affermando di lavorare da solo, senza l’apporto collaborativo di altri, con il minimo di attrezzatura necessaria, tale da escludere il presupposto di applicazione dell’imposta della presenza di un’autonoma organizzazione. In particolare, l’attività è svolta condividendo con altro avvocato i locali dello studio e le spese di segreteria.
I giudici tributari hanno ritenuto illegittima la richiesta di rimborso, rilevando che la regolare corresponsione, con cadenza annuale, al collega di studio quale contributo spese per il servizio di segreteria indichi l’esistenza di un’autonoma organizzazione, di cui il professionista si avvale nell’esercizio della propria attività, riconoscendovi i presupposti per l’assoggettamento ad IRAP.

DECISIONE DELLA CASSAZIONE


Riformando la decisione dei giudici tributari, la Corte di Cassazione ha affermato che l’applicazione dell’imposta deve trovare giustificazione in una specifica capacità contributiva del soggetto colpito, che coinvolge la capacità produttiva dell’obbligato se accresciuta e potenziata da una attività autonomamente organizzata, nel cui ambito assume rilievo anche la presenza di un solo dipendente, ma senza che di per sé l’apporto del lavoro altrui induca ad affermare la sussistenza del requisito, spettando tale apprezzamento al giudice di merito.
Non di meno, il presupposto dell’autonomia organizzativa non sussiste qualora il professionista impieghi lavoro altrui non eccedente un dipendente con mansioni esecutive.
Secondo i giudici della Suprema Corte, tale esimente ricorre nel caso di specie, dove la ricorrente spesa per servizi di segreteria non indica la presenza, nei locali dello studio, di un’organizzazione della quale il professionista si avvale e sulla quale ha regolato lo svolgimento della professione, bensì le spese sono relative ad una segretaria condivisa con collega di studio, per cui si ricade nell’ambito dell’utilizzo in forma non esclusiva di una dipendente con mansioni meramente esecutive.
In tal caso, dunque, l’attività professionale deve ritenersi non soggetta ad Irap, legittimando la richiesta di rimborso.





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