Detassazione: accordo Confesercenti in Lombardia



Sottoscritto l’8/4/2019, tra CONFESERCENTI Lombardia e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL, Lombardia, l’Accordo Quadro Regionale per la detassazione dei premi di produttività e per i servizi di welfare per il territorio lombardo anno 2019

Il presente Accordo Quadro relativo alla detassazione per la Regione Lombardia, decorre dall’1/1/2019 e scadrà il 31/12/2019.


Campo di applicazione
II presente Accordo Quadro Regionale è applicabile ai datori di lavoro che:
– siano associati a Confesercenti territoriali facenti parte del sistema di Confesercenti Regionale Lombardia;
– applichino e rispettino integralmente il CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, sottoscritto da Confesercenti e Filcams-Cgil – Fisascat-Cisl – Uiltucs-Uil;
– al raggiungimento di almeno uno degli indicatori definiti dallo stesso accordo;
e nei confronti:
– dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro/aziende, come sopra individuati, con sede legale in Lombardia, occupati presso unità produttive o operative situate in Lombardia.


Adesione dei datori di lavoro all’Accordo Quadro Territoriale
I datori di lavoro che intendono aderire all’Accordo Quadro Regionale, dovranno prima dell’attribuzione delle somme detassabili, dichiarare:
– la volontà di aderire al presente Accordo Quadro Regionale;
– di essere associato a Confesercenti territoriali facenti parte del sistema di Confesercenti Regionale Lombardia;
– di applicare e rispettare integralmente il CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, sottoscritto da Confesercenti e Filcams-Cgil – Fisascat-Cisl – Uiltucs-Uil, nonché la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
– l’indicatore o gli indicatori di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione definiti dall’art. 2;
– la previsione della possibilità per il lavoratore di scegliere se fruire in tutto o in parte, del welfare.


Opzione Welfare
Per effetto delle disposizioni di cui alla legge di bilancio 2016, il lavoratore ha il diritto di optare per “beni e servizi” welfare, in luogo del premio di produttività, parzialmente o per l’intero importo.
Il regime fiscale agevolato sui premi di produttività è stato ampliato con la legge di bilancio 2017.
Il lavoratore potrà optare di versare interamente o parzialmente l’importo del premio di produttività maturato alla previdenza complementare ovvero a FONTE.
Il lavoratore potrà optare che l’onere per il riscatto della laurea di cui al comma 1 dell’art. 20 del Decreto Legge 4/2019 venga sostenuto dal datore di lavoro attraverso il premio di produzione spettante per l’anno 2019.





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