In tema di redditometro, per difendersi dall’accertamento sintetico del Fisco il contribuente deve fornire idonea prova documentale (Corte di Cassazione – Sez. trib. – Sentenza 08 maggio 2019, n. 12117).
In tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l’accertamento fondato su di essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.
Nel caso di specie è pacifico che il reddito sia stato determinato con metodo sintetico in ragione delle spese sostenute a fronte della omessa dichiarazione di qualunque reddito.
Ciò comporta il rigetto da parte della Corte di Cassazione del ricorso proposto dalla contribuente
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