Agevolazioni “prima casa”: tardivo rilascio dell’abitazione dell’occupante abusivo



In tema di agevolazioni “prima casa”, la Corte di Cassazione ha affermato che l’occupante abusivo che non ottemperi all’ingiunzione di rilasciare l’immobile, contenuta nel decreto di trasferimento giudiziale dell’immobile, impedendo al compratore di entrarne in possesso, costituisce “causa di forza maggiore” al mancato trasferimento della residenza entro il 18° mese dall’acquisto (Ordinanza n. 12404/2019)

FATTO


L’Agenzia delle Entrate ha emesso avviso di liquidazione nei confronti del contribuente contestando la decadenza dei benefici “prima casa” fruiti sull’atto di acquisto dell’abitazione, in seguito al mancato rispetto del termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile agevolato.
Il contribuente ha impugnato l’atto, sostenendo che il mancato trasferimento della residenza nei termini previsti dalla normativa doveva attribuirsi a “causa di forza maggiore”, costituita dall’inottemperanza all’ingiunzione di rilascio dell’immobile da parte della persona che lo occupava.


NORMATIVA DI RIFERIMENTO


La fruizione dei benefici cd. “prima casa” in relazione all’acquisto dell’abitazione in un Comune diverso da quello di residenza, è condizionata al trasferimento della residenza da parte del compratore nel Comune in cui è ubicato l’immobile, entro il termine di 18 mesi dall’acquisto. Detto trasferimento di residenza, dunque, è un elemento costitutivo del beneficio richiesto e provvisoriamente accordato, e costituisce per il contribuente un preciso obbligo nei confronti del Fisco. La mancata attuazione di tale adempimento nel termine indicato, quindi, determina la decadenza dei benefici fiscali accordati, con l’obbligo di versamento delle maggiori somme dovute.
Tuttavia, il mancato stabilimento nei termini di legge della residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile acquistato non comporta la decadenza dell’agevolazione, qualora detto evento sia dovuto a “cause di forza maggiore”, sopravvenute rispetto alla stipula dell’acquisto, non prevedibili e tali da sovrastare la volontà del contribuente di abitare nella prima casa entro i termini di legge.


DECISIONE DELLA CASSAZIONE


Secondo i giudici della Suprema Corte, la “causa di forza maggiore” deve ritenersi realizzata quando la persona che occupava l’immobile non ottemperi all’ingiunzione di rilasciare l’immobile, contenuta nel decreto di trasferimento giudiziale dell’immobile, e vi provveda oltre il termine dei 18 mesi riconosciuto al compratore per trasferire la residenza.
In questo caso, afferma la Corte di Cassazione, il differimento di entrata in possesso dell’immobile da parte del compratore deve essere conteggiato a favore dello stesso ai fini del rispetto del termine dei 18 mesi previsti per il trasferimento della residenza.
Nella fattispecie, la Corte Suprema ha confermato i benefici “prima casa” al contribuente che ha formulato la richiesta di trasferimento di residenza e stipulato i relativi contratti di fornitura nei 18 mesi successivi al rilascio dell’immobile da parte dell’occupante abusivo (avvenuto oltre il 18° mese dall’acquisto).





Link all’articolo originale

Iscriviti alla nostra newsletter

Ricevi aggiornamenti utili per la tua attività

Condividi questo articolo

Ti potrebbe anche interessare...

Vuoi approfondire l'argomento ?

scrivici o telefonaci se vuoi maggiori informazioni

Red telephone on wooden table with notepad
Torna in alto