Attività lavorativa oltre il tetto massimo e “concorso colposo” del lavoratore




La prestazione lavorativa che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dal CCNL applicato, protraendosi per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura-psico fisica di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, che lede il diritto del lavoratore, garantito costituzionalmente, al riposo settimanale e alle ferie annuali retribuite.


Lo ha ribadito la Suprema Corte di Cassazione pronunicandosi sul caso di un lavoratore con mansioni di addetto alla vigilanza, il quale avere prestato per diversi anni numerose ore di lavoro oltre l’orario ordinario di 40 ore settimanali previsto dal CCNL applicato, senza tuttavia percepire l’esatta retribuzione.
Al riguardo, i giudici hanno correttamente interpretato le norme per la determinazione delle ore complessivamente prestate dai lavoratori in eccedenza alle 48 ore settimanali e quelle accantonabili nella cd. “banca ore”, le quali, se non usufruite con permessi, devono essere compensate con una maggiorazione del 30%. Relativamente al computo delle ore prestate rispetto al tetto massimo, gli stessi giudici hanno osservato che, il conteggio della media delle ore lavorate doveva avere riguardo ai periodi di lavoro effettivamente lavorati e non alla media annua, con detrazione dei soli periodi di ferie e di sospensione dell’attività lavorativa.
La prestazione lavorativa “eccedente”, che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura-psico fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell’an in quanto lesione del diritto garantito dall’art. 36 Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento “de qua”. Nella specie, la Corte ha rilevato la “abnormità” della prestazione eseguita e, quindi, tale di per sé da compromettere l’integrità psico-fisica e la vita di relazione del lavoratore, secondo un corretto ragionamento logico-giuridico.
Infine, relativamente alla questione del concorso colposo del dipendente – che avrebbe egli stesso richiesto di effettuare prestazioni oltre i limiti consentiti – è obbligo del datore di lavoro tutelare l’integrità psico-fisica e la personalità morale del lavoratore, pertanto, la volontarietà di quest’ultimo, ravvisabile nella mera disponibilità alla prestazione lavorativa straordinaria, non può connettersi causalmente all’evento rappresentando una esposizione a rischio non idonea a determinare un concorso giuridicamente rilevante.






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