L’Agenzia delle entrate scioglie ulteriori dubbi sulle cause ostative all’applicazione del regime c.d. forfetario con le risposte del 30 maggio 2019, nn. 169 e 171.
La legge n. 190 del 2014, all’articolo 1, commi da 54 a 89, ha introdotto un regime fiscale agevolato, c.d. regime forfetario, rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti. La legge di bilancio 2019 ha modificato, con portata estensiva, l’ambito di applicazione del regime forfetario. Tra le altre modifiche apportate, si rileva la riformulazione di alcune delle cause ostative all’applicazione del regime forfetario tra cui di quella indicata alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014.
In particolare, la lettera d) del comma 57 prevede che non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni, affinché, operi tale causa ostativa è necessaria la compresenza:
1) del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata e
2) dell’esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
In assenza di una delle predette condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare o permanere nel regime forfetario.
Riguardo alla decorrenza della causa ostativa, ai fini della verifica delle stessa assume rilevanza l’anno di applicazione del regime e non l’anno precedente, dal momento che solo nell’anno di applicazione del regime può essere verificata la riconducibilità diretta o indiretta delle attività economiche svolte dalla s.r.l. a quelle esercitate dal contribuente in regime forfetario.
Di segutio si riportano due casi esaminati dall’Amministrazione finanziaria e le risposte indicate in oggetto.
Nel primo caso, il contribuente istante dichiara di svolgere dal 2001 la professione di architetto in forma autonoma (codice ATECO 71.11.00) e di aver percepito nel 2018 compensi inferiori a 65.000,00 euro; inoltre, riferisce di detenere, già dal 2018, due quote di partecipazione di minoranza in due SRL, dove quelle di maggioranza sono possedute da suo padre, entrambe esercenti attività di gestione immobiliare, consistente nella locazione degli immobili posseduti. Tra l’altro afferma di essere amministratore unico delle società e che i compensi percepiti per tale carica rappresentano il reddito prevalente da lui fatturato tramite la propria partita IVA.
Il contribuente può aderire per il 2019 al regime forfetario in quanto la presenza della causa ostativa va valutata in detto anno, e ove ne sia accertata l’esistenza, comporterà la decadenza dal regime nel 2020.
Nella fattispecie si rileva il ricorrere di entrambe le condizioni, che ove nessuna delle due dovesse essere rimossa nel 2019 si determinerebbe la fuoriuscita dell’Istante dal regime forfetario a decorrere dal periodo d’imposta 2020.
Nel secondo caso il contribuente istante riferisce di essere rappresentante legale e socio di maggioranza di una SRLS, iscritta nel registro imprese sezione “Start up innovative” della CCIAA, la quale svolge l’attività contraddistinta dal codice ATECO 620909, “Altre attività di servizi connessi a tecnologie informatiche”.
L’istante intende, nel corso del presente anno di imposta, chiudere la società e successivamente, ma sempre nel corso del 2019, fare richiesta di partita IVA in qualità di lavoratore autonomo, applicando il regime forfetario.
L’istante, precisando che la futura attività svolta in qualità di lavoratore autonomo sarà riconducibile allo stesso ambito dell’attività economica esercitata dalla società, espone il dubbio che il proprio caso personale possa ricadere tra quelli esclusi dall’applicazione del regime forfetario in parola.
Con riferimento alla fattispecie rappresentata nell’istanza, il contribuente può aderire per il 2019 al regime forfetario in quanto la presenza della causa ostativa va valutata in detto anno e, ove ne sia accertata l’esistenza, comporterà la decadenza dal regime nel 2020.
Con riferimento al caso di specie, si rileva il ricorrere della prima condizione, costituita dal controllo diretto di cui all’articolo 2359, primo comma, n. 2, del codice civile. Venendo alla seconda condizione, il contribuente ribadisce espressamente in istanza la riconducibilità dell’attività economica esercitata dalla società all’attività che egli intende svolgere personalmente. Tuttavia, l’istante afferma che inizierà la propria attività di lavoro autonomo in regime forfetario, nel corso del 2019, solo dopo aver provveduto alla liquidazione della società controllata, operazione sulla quale rimane fermo ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria. Ciò premesso, sul presupposto che l’istante liquidi effettivamente e cancelli dal registro delle imprese la società controllata prima di avviare l’attività di lavoro autonomo, non opererà nei suoi confronti la causa ostativa in parola.
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