Chiarimenti sul periodo di perfezionamento del tirocinio dal CNDCEC




Fornite precisazioni dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili sul termine entro il quale il tirocinante debba conseguire il titolo di studio per il perfezionamento del periodo di tirocinio (PO 45/2019).

Nel caso di specie di tirocinante in possesso di laurea triennale in Economia e gestione aziendale iscritta nella sezione A del registro nel 2011 in quanto iscritta ad un corso di laurea in convenzione, senza aver ancora comunicato il conseguimento della laurea specialistica (ed in generale in tutti i casi analoghi), è opportuno che il Consiglio dell’Ordine ogni anno si faccia rilasciare dalla tirocinante la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’iscrizione al nuovo anno accademico per poi verificarne la veridicità tramite accertamento d’ufficio presso l’Università. In mancanza di iscrizione, infatti, verrebbe meno il requisito per la permanenza nella sezione A del registro con conseguente possibilità da parte dell’Ordine di procedere alla cancellazione dal registro stesso, previo eventuale rilascio del certificato di compimento del tirocinio sezione B nel caso in cui la tirocinante sia in possesso di laurea triennale delle classi che consentono l’iscrizione nella sezione B del registro.






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