L’obbligo di memorizzazione e trasmissione elettronica dei dati dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate dal 1° luglio 2019 è rivolto ai commercianti già in attività e con un volume d’affari complessivo, riferito ad una o più attività, superiore a € 400.000 (Agenzia Entrate – risoluzione 08 maggio 2019, n. 47/E).
A decorrere dal 1° gennaio 2020, i titolari delle attività commerciali “al minuto” devono memorizzare elettronicamente e trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Per i commercianti con un volume d’affari superiore ad euro 400.000 gli obblighi di memorizzazione e trasmissione elettronica si applicano però a decorrere dal 1° luglio 2019.
Il nuovo obbligo che decorre dal 1° gennaio 2020 sostituisce la registrazione dei corrispettivi e le modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi, fermo restando l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.
L’obbligo di memorizzazione e trasmissione elettronica dei dati dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate viene anticipato al 1° luglio 2019 per i commercianti con un volume d’affari superiore ad euro 400.000 annui. In tal senso, il volume d’affari da considerare è quello complessivo del soggetto passivo d’imposta e non quello relativo a una o più tra le varie attività svolte dallo stesso.
Ai fini dell’individuazione dei soggetti tenuti all’obbligo di memorizzazione e trasmissione dal 1° luglio 2019 occorre fare riferimento al volume d’affari complessivo del 2018 e le attività iniziate nel corso del 2019 sono escluse dall’obbligo per il 2019.
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