Contributo Covip 2019




La Covip ha approvato le disposizioni in materia di misura, termini e modalità di versamento del contributo dovuto da parte delle forme pensionistiche complementari nell’anno 2019.


Ad integrazione del finanziamento della COVIP è dovuto per l’anno 2019, il versamento di un contributo nella misura dello 0,5 per mille dell’ammontare complessivo dei contributi incassati a qualsiasi titolo dalle forme pensionistiche complementari nell’anno 2018.
Dalla base di calcolo di cui sopra vanno esclusi i flussi in entrata derivanti dal trasferimento di posizioni maturate presso altre forme pensionistiche complementari, nonché i contributi non finalizzati alla costituzione delle posizioni pensionistiche, ma relativi a prestazioni accessorie quali premi di assicurazione per invalidità o premorienza.
Il versamento del contributo è effettuato da ciascuna forma pensionistica complementare che al 31 dicembre 2018 risulti iscritta all’albo di cui all’art. 19, comma 1, del decreto n. 252 del 2005.
Per le forme pensionistiche complementari costituite all’interno di società o enti, il versamento del contributo è effettuato dalla società o dall’ente stesso.
Il contributo deve essere versato entro il 31 maggio 2019 sul conto corrente bancario n. IT85B0569603211000006150X43 intestato alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione presso la Banca Popolare di Sondrio, sede di Roma. La causale da indicare per il versamento è la seguente: “Fondo pensione n. (numero di iscrizione all’albo dei fondi pensione) – Versamento contributo di vigilanza anno 2019”.
A pagamento avvenuto, e comunque entro il 21 giugno 2019, tutti soggetti sono tenuti a trasmettere alla COVIP i dati relativi al contributo in parola compilando le pagine appositamente dedicate e messe a disposizione in sezioni riservate presenti sul sito Internet di riferimento.
I soggetti esclusi dal versamento ai sensi dell’art. 2, comma 3, sono comunque tenuti, entro il 31 maggio 2019, a inviare alla COVIP un’apposita relazione circa la sussistenza delle ragioni dell’esclusione.
Il mancato pagamento della contribuzione secondo le modalità previste comporta l’avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate, oltre interessi e spese di esecuzione.





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