Il 31 maggio 2019 scade il termine per la presentazione della domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti. Con la Risposta all’interpello n. 165 del 28 maggio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che è ammessa la definizione agevolata della lite pendente in Cassazione a seguito di “ricorso per saltum”, sulla base dell’esito della pronuncia di primo grado. In ogni caso, eventuali perdite utilizzate a scomputo delle somme accertate non possono costituire oggetto di recupero.
IL CASO
Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di definizione agevolata della controversia pendente in Cassazione, a seguito di impugnazione diretta della pronuncia di primo grado, saltando dunque il giudizio di appello, (cd. ricorso per saltum), da parte della stessa Agenzia delle Entrate, risultata totalmente soccombente.
La controversia ha ad oggetto l’accertamento di maggiori imponibili IRES e IRAP in capo ad una società aderente al consolidato nazionale, impugnato dalla consolidante. La pretesa fiscale, comunque, risulta azzerata grazie all’effetto compensativo delle perdite di consolidato utilizzate a scomputo della base imponibile accertata su istanza della consolidante (modello IPEC).
DISCIPLINA DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA
In base alla disciplina sulla definizione agevolata delle controversie tributarie, è possibile definire le liti in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, su istanza del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.
A tal fine, il valore della controversia è costituito dall’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato, ovvero dall’importo delle sanzioni in caso di controversie riguardanti esclusivamente l’irrogazione di sanzioni.
A seconda dello stato e del grado del giudizio, il costo della definizione cambia. In particolare, nel caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima o nell’unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 24 ottobre 2018, le controversie possono essere definite con il pagamento:
a) del 40% del valore della controversia nel caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
b) del 15% del valore della controversia nel caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado;
c) del 5% del valore della controversia pendente innanzi alla Corte di Cassazione, per cui l’Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.
PARERE DEL FISCO
In relazione al caso esaminato, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche per liti pendenti in Cassazione a seguito di “ricorso per saltum” deve ritenersi ammissibile la definizione agevolata, facendo riferimento, però, alla pronuncia di primo grado depositata.
Il ricorso “per saltum” costituisce una particolare procedura prevista nell’ambito del contenzioso tributario secondo la quale su accordo delle parti la sentenza della commissione tributaria provinciale può essere impugnata con ricorso direttamente davanti alla Corte di Cassazione, saltando il giudizio di appello.
Nella fattispecie di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate, dunque, la controversia può essere definita con il pagamento del 40% del valore della controversia.
Nell’ipotesi di utilizzo delle perdite a scomputo della base imponibile accertata, con conseguente riduzione delle maggiori imposte contestate, secondo l’Agenzia delle Entrate, il valore della lite su cui calcolare il 40% dovuto per la definizione deve essere costituito dalle maggiori imposte accertate prima del ricalcolo utilizzando le perdite a scomputo. Eventuali perdite eccedenti rispetto a quanto sufficiente per la definizione della controversia non possono ritenersi recuperabili.
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