Divieto di cancellazione dall’albo in presenza di procedimento penale




Può applicarsi alla cancellazione tout court il divieto di trasferimento dell’iscritto quando esso sia sottoposto a procedimento penale o disciplinare o sia comunque sospeso dall’esercizio della professione. (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili PO 200/2018).

Nell’ordinamento professionale non sono presenti norme che disciplinano in generale la cancellazione e, quindi, neanche la richiesta di cancellazione in pendenza di procedimento penale. La disciplina della cancellazione va dunque ricavata in via interpretativa dalle norme ordinamentali che la prevedono o la sottintendono.
Nel caso di specie, appare corretta la decisione adottata dall’Ordine che ha rigettato la richiesta di cancellazione presentata da un iscritto sottoposto a procedimento penale. Pur riferendosi alla ipotesi del “trasferimento” (il quale non è ammesso qualora l’iscritto “sia sottoposto a procedimento disciplinare o penale, o quando … si trovi sospeso dall’esercizio della professione) e poiché il trasferimento è una procedura complessa cui afferiscono un procedimento di iscrizione nell’albo di destinazione ed un procedimento di cancellazione dall’albo di provenienza, il divieto previsto dall’art. 38 del d.lgs. 139/2005 può trovare applicazione nel caso di istanza di cancellazione.
Che questa sia la corretta interpretazione da adottare trova conferma nella previsione di cui all’articolo 50, comma 10, dello stesso d.lgs. 139/2005, ai sensi del quale “il professionista che sia sottoposto a giudizio penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell’imputazione.”.
In caso di sottoposizione dell’iscritto a giudizio penale l’apertura del procedimento disciplinare a suo carico è obbligatoria. Ammettere la cancellazione in pendenza di procedimento penale comporterebbe la sottrazione dell’iscritto all’esercizio obbligatorio dell’azione disciplinare nei suoi confronti richiesto dall’ordinamento professionale attualmente vigente.


Ciò premesso, in caso di iscritto sottoposto a giudizio penale è necessario che il Consiglio dell’Ordine proceda con la segnalazione al Consiglio di Disciplina, il quale dovrà obbligatoriamente disporre l’apertura del procedimento disciplinare.
Quanto infine alla questione se la cancellazione possa essere disposta in caso di sospensione dall’esercizio della professione per ragioni differenti dalla morosità, si ribadisce il divieto generale di trasferimento/cancellazione dell’iscritto sospeso dall’esercizio della professione disposto dall’art. 38 d.lgs. 139/2005.





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